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Ordinanza

Ordinanza n. 4707/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del provvedimento di Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 2 agosto 2024, notificato in data 10 settembre /2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 4 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202413161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana e, nella presente fase, decreto presidenziale di perenzione del ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno che aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Nel corso del giudizio il ricorso era stato dichiarato perento con decreto presidenziale, poiché nel termine annuale previsto dall’art. 81, comma 1, c.p.a. non era stata presentata l’istanza di fissazione di udienza prevista dall’art. 71, comma 1, c.p.a. La parte ha proposto opposizione al decreto di perenzione, sostenendo l’idoneità dell’attività processuale svolta, in particolare dell’istanza di prelievo depositata il 11 ottobre 2024, a conservare l’interesse alla decisione e a impedire la perenzione. È stata inoltre valutata la possibilità di riconoscere l’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’opposizione. Ha affermato che, ai fini di evitare la perenzione, è necessaria esclusivamente l’istanza di fissazione di udienza prevista dall’art. 71, comma 1, c.p.a.; tale adempimento non ammette equipollenti. L’istanza di prelievo ex art. 71, comma 2, c.p.a. ha la diversa funzione di segnalare l’urgenza della trattazione e non può produrre effetti interruttivi della perenzione, perché appartiene a un istituto con funzione e ratio differenti. Il Collegio ha escluso anche la rimessione in termini per errore scusabile, rilevando che l’art. 37 c.p.a. configura un istituto eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza giuridica o di gravi impedimenti di fatto, non ravvisati nella fattispecie. È stata disposta la compensazione sostanziale delle spese, con la formula nulla sulle spese, in ragione dell’assenza di difese dell’Amministrazione nella fase di opposizione.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    istanza di fissazione di udienza

    È l’unico adempimento idoneo a manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione e a scongiurare la perenzione del ricorso; non ammette equipollenti.

  • art. 71, comma 2, c.p.a.

    segnalare l’urgenza del ricorso

    L’istanza di prelievo ha la sola funzione di segnalare l’urgenza della trattazione e non produce effetti interruttivi della perenzione.

  • art. 81, comma 1, c.p.a.

    La mancata presentazione, nel termine annuale, dell’istanza di fissazione di udienza determina la perenzione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    È la disposizione sulla quale era stata presentata la domanda di concessione della cittadinanza italiana; la legittimità del diniego non è stata esaminata nel merito, poiché l’opposizione al decreto di perenzione è stata rigettata.

Massime di principio

  • Per evitare la perenzione del ricorso amministrativo è necessaria la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza prevista dall’art. 71, comma 1, c.p.a. entro il termine stabilito dall’art. 81, comma 1, c.p.a.; non sono idonee attività processuali diverse aventi funzione differente.
  • L’istanza di prelievo prevista dall’art. 71, comma 2, c.p.a., essendo finalizzata esclusivamente a segnalare l’urgenza della trattazione, non è equipollente all’istanza di fissazione di udienza e non impedisce né interrompe la perenzione del ricorso.
  • La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. è eccezionale e può essere concessa soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza interpretativa o di gravi impedimenti di fatto; non può essere utilizzata per ovviare alla mancata osservanza di un termine processuale perentorio in assenza di tali presupposti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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