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Ordinanza

Ordinanza n. 69/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato avente n. Prot. P-NA/L/Q/2023/156212 rilasciato in data 21/12/2023 al datore di lavoro ed odierno ricorrente CHANIBA Faker nell'interesse del ricorrente, MOUSSA Khaireddine, e notificato al datore di lavoro a mezzo pec il 23/09/2025; - del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato avente n. Prot. P-NA/L/Q/2023/156215 rilasciato in data 21/12/2023 al datore di lavoro ed odierno ricorrente CHANIBA Faker nell'interesse del ricorrente, MOUSSA Ridha, e notificato al datore di lavoro a mezzo pec il 23/09/2025; - del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato avente n. Prot. P-NA/L/Q/2023/156210 rilasciato in data 21/12/2023 al datore di lavoro ed odierno ricorrente CHANIBA Faker nell'interesse del ricorrente, SGHAIER Ahmed, e notificato al datore di lavoro a mezzo pec il 23/09/2025; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202507014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca di tre nulla osta al lavoro subordinato rilasciati nell'interesse di cittadini stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, tre provvedimenti con i quali l'amministrazione ha revocato i nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciati. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le revoche erano fondate, da un lato, sull'inidoneità dell'asseverazione prodotta per dimostrare il necessario requisito reddituale del datore di lavoro ai fini dell'assunzione e, dall'altro, sul parere negativo della Questura riferito ai numerosi precedenti del datore di lavoro per violazione degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008. I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, il difetto di partecipazione procedimentale con riferimento alla seconda circostanza, senza tuttavia fornire elementi idonei a contrastare né la valutazione di inidoneità dell'asseverazione né l'ulteriore valutazione negativa relativa ai precedenti del datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i ricorrenti non avessero prodotto elementi idonei a contrastare la valutazione amministrativa di inidoneità dell'asseverazione, ritenendo tale circostanza già sufficiente a sostenere i provvedimenti impugnati. Le censure relative al difetto di partecipazione procedimentale rispetto al parere negativo della Questura sono state considerate prive di rilevanza, sia perché la valutazione sull'asseverazione era autonomamente sufficiente a sorreggere le revoche, sia perché le censure erano comunque meramente formali, non avendo i ricorrenti dedotto elementi sostanziali contrari alla valutazione concernente i precedenti del datore di lavoro. L'istanza cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l'istanza è stata respinta per l'assenza di presupposti favorevoli.

  • d.lgs. 81/2008

    È richiamato in relazione ai numerosi precedenti del datore di lavoro per violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, valutati dalla Questura ai fini del parere negativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata produzione di elementi idonei a contestare il presupposto sostanziale posto dall'amministrazione a fondamento del provvedimento impedisce il riconoscimento del fumus boni iuris.
  • Quando un provvedimento amministrativo è autonomamente sorretto da una ragione sufficiente e non adeguatamente contestata, le censure riferite ad altri profili dell'atto possono essere ritenute prive di rilevanza cautelare.
  • La censura di omessa partecipazione procedimentale non assume rilievo cautelare quando è formulata in termini meramente formali e il ricorrente non indica quali elementi sostanziali avrebbe potuto apportare per contrastare la valutazione amministrativa contestata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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