Cassazione Penale, Sentenza n. 14042/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 30/05/2022 che ha respinto la richiesta di emissione del decreto penale di condanna e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il Procuratore denunciava l'abnormità del provvedimento perché il GIP avrebbe rifiutato il decreto: 1) chiedendo un'indagine patrimoniale per valutare la capacità di pagare la pena pecuniaria (oltre le competenze del giudice nel rito monitorio); 2) trascurando che il PM aveva fissato la sanzione al minimo, applicato il rito che comporta riduzione della pena e il più basso tasso di conversione, nonché la possibilità di sospensione condizionale e pagamento rateale; 3) fondando il rigetto su mera prognosi negativa circa l'adempimento dell'obbligo di pagamento, cioè su valutazioni di opportunità che, secondo la giurisprudenza, rendono il provvedimento abnorme.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto abnorme l'ordinanza del GIP perché basata su una prognosi negativa circa l'adempimento della pena pecuniaria e su una valutazione di opportunità che usurpa la scelta del pubblico ministero di introdurre il rito monitorio. La sentenza ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Ufficio del GIP per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Articolo richiamato come norma incriminatrice nell'imputazione, non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione della Cassazione.
art. 585 cod. pen.
Articolo richiamato come norma incriminatrice nell'imputazione, non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione della Cassazione.
art. 612, comma 2, cod. pen.
art. 612, comma 2, cod. pen.
Articolo richiamato come norma incriminatrice riferita al solo Maurizio Corrieri; non è centrale per la questione procedurale decisa dalla Corte.
art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la restituzione degli atti da parte del GIP al pubblico ministero; la Corte ha valutato che l'uso di tale facoltà non può tradursi in abnormità quando fondato su ragioni di mera opportunità o su una prognosi negativa circa il pagamento della pena pecuniaria.
art. 450, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 450, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla determinazione del valore giornaliero in caso di conversione della pena pecuniaria: la Corte osserva che l'assenza di elementi economico-patrimoniali nel fascicolo non legittima, da sola, un provvedimento di restituzione fondato su prognosi negativa; la richiesta di approfondimenti patrimoniali non può trasformarsi in indagine obbligatoria del GIP.
art. 133-ter cod. pen.
Norma richiamata dal Procuratore come circostanza che rende meno gravosa l'effettiva esigibilità della pena (sospensione condizionale, pagamento rateale); la Corte tiene conto che tali istituti riducono la fondatezza della prognosi negativa sul pagamento e che il GIP non può ignorarli per negare il decreto penale.
Sez. U, n. 20569/2018 (Ksouri)
Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio per cui il rigetto della richiesta di decreto penale basato su mere ragioni di opportunità o prognosi negativa circa il pagamento è abnorme; richiamata per confermare i limiti del potere del GIP.
Sez. 6, n. 17702/2016
Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016
Precedente che aveva già qualificato come abnorme il rifiuto del decreto penale fondato unicamente su una prognosi negativa circa il pagamento della pena pecuniaria.
Sez. 4, n. 29349/2018 (Bini)
Sez. 4, n. 29349 del 22/05/2018
Decisione che, in diverso contesto, aveva ammesso che il GIP può valutare la congruità della pena e abbia escluso l'abnormità del rigetto quando la richiesta del PM è priva di elementi idonei a determinare le condizioni economiche per la conversione; la Corte nel caso concreto ha ritenuto che il GIP ha tuttavia usato argomentazioni di prognosi negativa non consentite.
Massime di principio
- Il giudice per le indagini preliminari non può rigettare la richiesta di decreto penale di condanna limitandosi a valutazioni di mera opportunità o a una prognosi negativa circa l'adempimento della pena pecuniaria: tale comportamento è abnorme e usurpa la scelta del pubblico ministero.
- Se il pubblico ministero opta per il rito monitorio e fissa la sanzione in modo congruo (es. al minimo, con riduzioni previste dal rito e tassi di conversione bassi), il GIP non può negare il decreto semplicemente presumendo l'insolvenza dell'imputato senza elementi probatori autonomi e rilevanti.
- La mancanza nel fascicolo di dettagli patrimoniali non obbliga il GIP ad eseguire indagini patrimoniali: ove sia rilevante la conversione della pena pecuniaria (art. 450, comma 1-bis), il rimedio corretto è eventualmente chiedere integrazioni o valutare la congruità della pena, non restituire gli atti per ragioni di opportunità.
- Il giudice può valutare la congruità della pena solo nei limiti previsti dalla legge; non può sostituirsi all'accusa nelle scelte sull'esercizio dell'azione penale o sulla struttura dell'imputazione.
- In caso di dubbi sulla effettiva esigibilità della pena pecuniaria, le misure alternative previste dal codice (sospensione condizionale, pagamento rateale, conversioni) devono essere considerate prima di escludere il decreto penale.
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