Cassazione Civile, Ordinanza n. 30208/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente di riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un’iscrizione ipotecaria eseguita per la riscossione di somme. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non provata la notifica della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria e delle cartelle presupposte. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello principale dell’ente di riscossione, reputando invalida la difesa tecnica perché affidata a un avvocato del libero foro e non a un soggetto legittimato; aveva inoltre dichiarato inammissibile l’appello incidentale del contribuente per asserita carenza di interesse. L’ente di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione delle norme sul patrocinio dell’Agenzia e sostenendo che essa può avvalersi di avvocati del libero foro senza le formalità ritenute dal giudice di merito. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: omessa pronuncia sulla eccepita nullità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e omessa pronuncia sulla mancata notifica della stessa iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserito difetto di ius postulandi del difensore del libero foro. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché riesamini la controversia nel merito. Ha rigettato entrambi i motivi del ricorso incidentale del contribuente, osservando che le questioni dedotte erano state in realtà assorbite dalle decisioni di merito e dalla statuizione processuale impugnata, non già omesse. La Corte ha inoltre rimesso al giudice del rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione delle norme processuali è stata dedotta come vizio di nullità della sentenza impugnata per errata declaratoria di inammissibilità dell’appello.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi la disciplina speciale richiamata dalla norma istitutiva dell’ente.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo principale tra le norme invocate contro la decisione di merito.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo principale tra le norme invocate contro la decisione di merito.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
"L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato... Lo stesso ente può altresì avvalersi... di avvocati del libero foro..."
La norma è letta nel senso che la difesa dell’ente può avvenire, oltre che tramite Avvocatura dello Stato, anche tramite avvocati del libero foro, secondo criteri generali e senza ulteriori formalità quando la controversia non sia riservata alla convenzione con l’Avvocatura.
art. 4-novies, comma 1, d.l. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019
Norma di interpretazione autentica: chiarisce che l’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 si applica solo ai casi in cui l’ente intenda non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi ad essa riservati su base convenzionale.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
La delibera motivata è necessaria solo se la controversia rientra tra quelle riservate all’Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l’ente non voglia avvalersene; non opera nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio.
art. 182, comma 2, c.p.c.
L’invito del giudice a regolarizzare la costituzione non rileva se il vizio ipotizzato in realtà non sussiste.
art. 112 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti incidentali per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude l’omissione perché le questioni erano assorbite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può validamente stare in giudizio, nei limiti della disciplina speciale vigente, anche mediante avvocati del libero foro; non è necessaria una specifica delibera motivata quando la controversia non rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura dello Stato o quando quest’ultima non sia disponibile.
- La necessità della delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 sussiste solo per le controversie riservate all’Avvocatura dello Stato su base convenzionale e soltanto se l’ente scelga di non avvalersene; la norma non si estende ai casi di indisponibilità dell’Avvocatura.
- La costituzione dell’ente a mezzo Avvocatura dello Stato o avvocato del libero foro implica, di regola, la sussistenza del relativo presupposto legale, senza necessità di specifica prova documentale in giudizio, neppure in cassazione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la questione dedotta risulta sostanzialmente assorbita dalla decisione resa su altra questione preliminare o pregiudiziale.
- Se viene meno la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale che aveva impedito l’esame del merito, le questioni assorbite possono essere riproposte e valutate dal giudice del rinvio.
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