Cassazione Penale, Sentenza n. 24306/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Coviello propose istanza di revisione della sentenza di condanna per truffa aggravata (art. 61 n. 7 cod. pen.), allegando come "prove nuove" le deposizioni testimoniali di Angelo Domenico Napolitano e di Michele D'Addio. La Corte di Appello di Roma dichiarò l'inammissibilità della revisione dopo aver emesso il decreto di citazione a giudizio, ritenendo tra l'altro che non fosse possibile un processo volto a raccogliere prove mai acquisite e che le testimonianze fossero "sub iudice" perché inserite in un procedimento per calunnia a carico della presunta vittima, Giovanna Valentini. Il ricorrente impugnò la decisione in Cassazione deducendo vizi di legge e di motivazione, sostenendo la decisività delle nuove testimonianze e che non chiedeva l'esplorazione di prove mai acquisite ma solo l'assunzione dei testi in un eventuale giudizio di revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. La Cassazione ha: (a) confermato che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e anche con sentenza; (b) rilevato però che la Corte di Appello ha errato nel valutare l'attendibilità concreta delle testimonianze di Napolitano e D'Addio, estendendo il suo esame ben oltre la limitata verifica prognostica richiesta in sede di ammissibilità (ossia l'astratta idoneità delle nuove prove a disarticolare il convincimento formatosi nella sentenza irrevocabile); (c) precisato che, quando le "prove nuove" consistono in ritrattazioni che comportano l'ipotesi di calunnia, la valutazione sulla falsità delle dichiarazioni accusatorie non può essere svolta incidentalmente nel giudizio di revisione se è in corso un autonomo procedimento per calunnia, salvo che il reato di calunnia sia già prescritto o il procedimento sia concluso. In sede di rinvio la Corte d'appello dovrà verificare lo stato del procedimento per calunnia e, se questo è concluso o la calunnia è prescritta, procedere alla valutazione di ammissibilità limitata all'astratta idoneità delle dichiarazioni di Napolitano e D'Addio a incidere sulla sentenza di condanna; l'effettiva valutazione di attendibilità dovrà essere rimessa alla fase di merito della revisione.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
dichiarazione d'ufficio dell'inammissibilita' della istanza di revisione per i casi previsti
La Corte ricorda che l'inammissibilità per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 può essere dichiarata anche dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio e che l'accertamento preliminare deve limitarsi alla valutazione dell'astratta idoneità delle prove nuove a incidere sulla decisione definitiva, evitando una valutazione di merito sull'attendibilità.
art. 636 cod. proc. pen.
disciplinante l'instaurazione del giudizio di revisione
Consente che, pur instaurato il giudizio, la Corte rivaluti le condizioni di ammissibilità e possa ancora dichiarare l'inammissibilità quando ricorrono le cause previste.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato mutatis mutandis)
possibilita' di dichiarare l'inammissibilita' anche in stato e grado successivo
Per analogia la Corte afferma che, come per l'appello, anche nella revisione la declaratoria di inammissibilità può essere resa in ogni stato e grado del procedimento quando non sia stata rilevata prima.
art. 630, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
ipotesi di revisione fondata su ritrattazione che implichi la calunnia
La Corte ricorda che le ritrattazioni che implicano la calunnia richiedono, per la verifica della falsità delle dichiarazioni accusevoli, un autonomo procedimento per calunnia; la revisione non può accertare incidentalmente la calunnia se il relativo processo è ancora pendente, salvo il limite della prescrizione.
artt. 629, 631, 632, 633, 641 cod. proc. pen. (richiamati)
Norme richiamate dal collegio come parte del complesso disciplinare della revisione; la Corte segnala che devono essere osservate le regole procedurali e formali previste per la proposta e l'istruttoria dell'istanza di revisione.
art. 61 n. 7) cod. pen.
Norma penale relativa a circostanze aggravanti (richiamata in relazione al reato per cui Coviello era stato condannato).
Massime di principio
- L'inammissibilità di una istanza di revisione per manifesta infondatezza può essere dichiarata anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e può assumere la forma della sentenza; il giudice deve però limitarsi a una verifica preliminare dell'astratta idoneità delle "prove nuove" a incidere sulla condanna.
- In sede di dichiarazione di ammissibilità non è consentito svolgere un'indagine approfondita sull'attendibilità delle prove nuove: la valutazione di credibilità concreta è riservata alla fase di merito, salvo l'ipotesi di "inattendibilità manifesta" (es. ritrattazioni palesemente immotivate).
- Quando le "prove nuove" consistono in ritrattazioni che possono integrare il reato di calunnia, il giudice della revisione non deve procedere ad un accertamento sulla falsità delle dichiarazioni se è in corso un autonomo procedimento per calunnia; occorre verificare lo stato di quel procedimento (concluso, pendente o prescrizione) prima di decidere sull'ammissibilità.
- Se il procedimento per calunnia è concluso o il reato di calunnia è ormai prescritto, la Corte di revisione può valutare l'ammissibilità della richiesta limitandosi all'astratta idoneità delle nuove dichiarazioni; l'accertamento della credibilità dovrà avvenire solo nella fase rescissoria o successiva assunzione di prova.
- Il giudice deve evitare di assumere, nella fase preliminare di ammissibilità, valutazioni tratte da atti di altri procedimenti (es. richieste di archiviazione del pubblico ministero) che implichino già un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni.
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