Cassazione Civile, Ordinanza n. 20552/2021 del 19/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda successoria e patrimoniale relativa a beni lasciati da una de cuius in un testamento del 1952, con attribuzione della nuda proprietà a una fondazione non costituita e dell'usufrutto a due domestiche. In seguito, il comune e le usufruttuarie stipularono nel 1990 due atti: uno con cui fu riconosciuto al comune l'acquisto per usucapione della nuda proprietà e un altro con cui le usufruttuarie permutarono il loro usufrutto su parte dei beni con metà della nuda proprietà. Quegli atti furono poi contestati dall'eredità giacente della de cuius e, all'esito di ulteriori vicende, le usufruttuarie dovettero restituire ai successori del nipote della de cuius i beni ricevuti in permuta. Gli eredi delle usufruttuarie agirono allora contro il comune chiedendo la restituzione dei frutti percepiti sui beni dal 1990 fino all'estinzione dell'usufrutto e il rimborso delle spese sostenute per l'atto di permuta. Il tribunale accolse in parte la domanda; la corte d'appello invece riformò integralmente, accogliendo l'appello incidentale del comune e dichiarando prescritto il diritto alla restituzione, perché qualificò la domanda come ripetizione di indebito oggettivo fondata sulla nullità/inefficacia della permuta, non come azione di garanzia per evizione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti dedussero, con due motivi, violazione degli artt. 112, 101 e 163 c.p.c. e delle norme sull'evizione e sull'indebito: sostenevano che la domanda originaria non era stata qualificata in citazione, che la successiva esplicita qualificazione come garanzia per evizione in conclusionale non integrava mutatio libelli, che il giudice avrebbe dovuto interpretare la domanda in base al suo contenuto sostanziale, e che comunque l'evizione non richiede colpa del venditore. Contestavano inoltre il dies a quo della prescrizione, assumendo che il loro diritto derivasse dalla declaratoria di nullità intervenuta solo successivamente. La Corte di cassazione ha però ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito è un accertamento di fatto censurabile solo nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi o della violazione dei criteri ermeneutici, onere che i ricorrenti non avevano assolto perché non avevano riprodotto in ricorso il testo dell'atto di citazione né indicato specifici canoni violati; ha poi confermato che, una volta qualificata la pretesa come ripetizione di indebito oggettivo derivante dalla nullità del contratto, il termine di prescrizione decorre dal pagamento e non dalla sentenza che accerta la nullità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritto il diritto azionato dagli eredi e aveva escluso la qualificazione della domanda come azione di garanzia per evizione. Ha ritenuto corretta la lettura della domanda come ripetizione di indebito oggettivo collegata alla nullità della permuta e ha ribadito che, in tale ipotesi, la prescrizione decorre dal giorno del pagamento/prestazione eseguita, non dalla pronuncia che accerta la nullità. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte rileva che la censura, in realtà, investe l'interpretazione della domanda e non un vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia
art. 101 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate
art. 163 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'insufficiente qualificazione della domanda nell'atto di citazione
art. 1479 c.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa riconducibile alla garanzia per evizione
art. 1483 c.c.
richiamato dai ricorrenti quale base della garanzia per evizione
art. 1553 c.c.
richiamato dai ricorrenti quale disciplina della garanzia per evizione nella permuta
art. 2033 c.c.
la Corte ribadisce che la nullità del contratto con prestazione eseguita dà luogo a ripetizione di indebito oggettivo
art. 2934 c.c. e ss.
richiamato dai ricorrenti per contestare la prescrizione; la Corte conferma che il diritto di ripetizione si prescrive dal pagamento
art. 1362 c.c. e ss.
indicati come canoni di ermeneutica degli atti processuali, la cui violazione avrebbe potuto integrare vizio censurabile in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il giudice di merito, nell'interpretare e qualificare la domanda, deve ricostruire il contenuto sostanziale della pretesa sulla base dell'atto introduttivo, delle allegazioni complessive e del provvedimento richiesto, senza essere vincolato alle formule adoperate dalla parte; tuttavia non può sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella effettivamente esercitata.
- La censura in cassazione dell'interpretazione di un atto processuale richiede di indicare specificamente i criteri ermeneutici violati o i fatti decisivi omessi e di riprodurre, almeno nei dati essenziali, il testo dell'atto mal interpretato; in mancanza, il motivo è inidoneo.
- Quando una domanda è qualificata come ripetizione di indebito oggettivo per nullità del contratto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione è stata eseguita, poiché la mancanza della causa solvendi è originaria e non sopravvenuta.
- La domanda di garanzia per evizione e la domanda di ripetizione dell'indebito hanno causa petendi diversa: la prima si collega all'inadempimento della garanzia derivante dal contratto, la seconda all'esecuzione di un pagamento privo di causa; il passaggio dall'una all'altra può integrare mutatio libelli se introduce un diverso tema di indagine.
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