Cassazione Penale, Sentenza n. 08334/2026 del 03/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto l'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per incompatibilità con la detenzione. Il condannato soffre di un disturbo psicotico cronico indotto dall'abuso di cocaina e di ernie del disco multiple che richiedono supporti per deambulare. La difesa aveva depositato una relazione di consulente medico di parte che rilevava l'insufficiente gestione della patologia psichiatrica in carcere e la necessità di contatti costanti con i servizi territoriali e di una terapia farmacologica adeguata, incompatibili con il regime detentivo; al contrario la relazione sanitaria interna all'istituto riferiva l'assenza di emergenze. Era inoltre denunciata la discrasia con la nota del Provveditorato regionale che invitava ad adottare misure idonee a salvaguardare il diritto alla salute. I ricorsi hanno lamentato la mancata considerazione e la mancata motivazione rispetto alla consulenza di parte e l'asserita valutazione apodittica della possibilità di erogare in carcere le cure necessarie senza accertare l'effettiva disponibilità di fisioterapia o di supporto psicologico continuativo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente valutato la relazione del consulente di parte né motivato il motivo per cui ne abbia disatteso le conclusioni. La mancata considerazione di una memoria rilevante ai fini della decisione può inficiare la correttezza logico-giuridica della motivazione quando l'argomento è decisivo, come nel caso della compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
Va omessa la generalità e gli altri dati identificativi del condannato in caso di diffusione del provvedimento, come imposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020 (Cilio)
Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578
Principio secondo cui la mancata valutazione di una memoria non integra automaticamente nullità, ma può incidere sulla correttezza della motivazione se l'argomento è idoneo a scardinare il percorso logico-giuridico del provvedimento.
Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019 (Capezzuto)
Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199
Conferma il principio giurisprudenziale sulla necessità di prendere in considerazione e rispondere alle deduzioni rilevanti contenute nelle memorie difensive quando esse possono influire sulla decisione.
Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017 (Mazzaferro)
Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul valore della completezza e adeguatezza della motivazione quando siano prospettate circostanze decisive per la compatibilità della detenzione con lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando il detenuto deposita una consulenza medica di parte che conclude per l'incompatibilità con la detenzione, l'organo giudicante deve esaminare esplicitamente tale consulenza e motivare in modo specifico il perché ritenga non fondate le conclusioni del consulente.
- La semplice richiamata di una relazione sanitaria interna che affermi l'assenza di "emergenze" non è sufficiente se non viene affrontata la discrepanza con valutazioni mediche difensive o con osservazioni del Provveditorato: il giudice deve spiegare come le cure necessarie possano essere effettivamente erogate in regime detentivo.
- In presenza di contrasto tra docume nti (relazione di parte, relazione sanitaria dell'istituto, note del Provveditorato) il giudice deve valutare se sia necessario disporre ausili tecnici o una consulenza peritale indipendente per accertare lo stato di salute e la reale disponibilità delle cure.
- L'omessa considerazione di atti o memorie rilevanti può comportare l'annullamento del provvedimento impugnato quando l'argomento omesso sia idoneo a incidere sulla decisione finale.
- Nella diffusione delle decisioni che riguardano dati sensibili relativi a detenuti bisogna sempre garantire l'anonimizzazione secondo l'art. 52 d.lgs. 196/2003.
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