Sentenza del 26/01/2017 n. 152 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IVA - Variazioni dell'imponibile o dell'imposta - Nota di variazione - Modalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che una nota di credito per sconti è correttamente redatta solo se contiene tutti gli elementi necessari a collegare la variazione al rapporto contrattuale e a verificare il calcolo dell'IVA. Il testo fornito non specifica l'esito processuale concreto, né indica se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda le modalità di emissione delle note di credito relative a sconti, con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, richiamato dall'art. 26. La nota deve consentire di individuare con chiarezza la causa della variazione e i relativi elementi fiscali: natura e qualità dello sconto, riferimento al contratto che lo prevede, percentuale applicata, volume d'affari complessivo su cui lo sconto è calcolato, aliquota IVA e imposta corrispondente.
Norme richiamate
Art. 21 del d.P.R. n. 633/1972
Le fatture e i documenti fiscalmente rilevanti devono contenere gli elementi idonei a identificare l'operazione e a determinare imponibile e imposta. Tale requisito si applica anche alle note di variazione tramite il rinvio operato dall'art. 26.
Art. 26 del d.P.R. n. 633/1972
Disciplina le variazioni dell'imponibile o dell'imposta e richiede che le note di credito rispettino le modalità formali e informative previste dall'art. 21.
Massime di principio
- Una nota di credito per sconti non dovrebbe limitarsi a indicare genericamente la riduzione, ma deve specificare che si tratta di uno sconto e richiamare il contratto o l'accordo che lo giustifica.
- Devono essere indicati sia il criterio di calcolo sia i valori numerici: percentuale dello sconto, volume d'affari di riferimento, aliquota IVA e ammontare dell'imposta.
- La documentazione deve permettere all'Amministrazione finanziaria di verificare senza ambiguità la causa della variazione e la correttezza dell'IVA rettificata.
- In assenza di dati essenziali o di un chiaro collegamento con il contratto, la nota di credito può essere considerata formalmente irregolare e la variazione IVA può essere contestata.
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