Cassazione Civile, Ordinanza n. 12831/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per la riscossione immediata delle spese di lite relative a un precedente giudizio su avviso di accertamento, nel quale non era stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’atto impositivo. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo nulla la procura alle liti rilasciata dal contribuente in primo grado perché generica e non riferita all’impugnazione giudiziale; secondo il giudice di appello, la produzione di una nuova procura in appello non valeva a sanare il vizio originario. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla rappresentanza processuale e sulla sanatoria del vizio della procura, sostenendo che l’eventuale genericità della procura avrebbe dovuto essere regolarizzata con assegnazione di un termine; inoltre evidenzia di avere prodotto in appello una procura con le specificazioni necessarie. Con il secondo motivo denuncia, in via subordinata e con formulazione processuale non ben inquadrata, la nullità della sentenza per violazione di norme sull’esecutività del titolo, motivo che la Corte dichiara assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Ritiene che, nel processo tributario, prima di dichiarare l’inammissibilità per mancanza o invalidità della procura alle liti, il giudice debba applicare le speciali regole del d.lgs. n. 546 del 1992, come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale, e quindi invitare la parte a regolarizzare la situazione; solo in caso di mancata ottemperanza può pronunciare l’inammissibilità. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
la procura alle liti segue le regole generali del conferimento, ma non può essere letta in modo formalistico; il vizio va valutato nel quadro delle norme speciali del processo tributario e del dovere di sanatoria/regularizzazione ove possibile
art. 182 c.p.c.
il giudice che rileva un vizio della procura deve assegnare un termine perentorio per il rilascio o la rinnovazione; nel processo tributario ciò opera in coordinamento con le norme speciali e l’invito alla regolarizzazione precede l’inammissibilità
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
costituisce il paradigma di legittimità invocato per la nullità della sentenza per violazione di norme processuali
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
norma speciale del processo tributario che impone la regolarizzazione della rappresentanza/assistenza prima di dichiarare l’inammissibilità
art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992
norme speciali sulla proposizione del ricorso e sui requisiti del mandato difensivo; la loro applicazione impone di invitare alla regolarizzazione in caso di difetto o invalidità della procura
artt. 75 e 82 c.p.c.
richiamati dal ricorrente come norme sulla capacità e rappresentanza processuale e sull’assistenza tecnica
artt. 54-bis e 55 d.P.R. n. 633/1972
richiamati nel motivo di ricorso, ma non risultano decisivi nella ratio della decisione
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
richiamato nel motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte
art. 1242 c.c.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non centrale nella decisione
art. 474 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, poi assorbito
art. 475 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, poi assorbito
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato a sostegno di una lettura non formalistica del requisito della procura e dell’esigenza di accesso al giudice
d.lgs. n. 149/2022
la riforma Cartabia è menzionata come novella che amplia la sanatoria dell’inesistenza della procura nel processo civile, ma non incide sulla disciplina speciale tributaria applicabile al caso
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza o l’invalidità della procura alle liti non consente una declaratoria immediata di inammissibilità senza previo invito alla regolarizzazione, dovendo il giudice applicare le norme speciali del d.lgs. n. 546/1992.
- La disciplina generale della procura alle liti e la sanatoria dei vizi processuali va letta in modo non formalistico, in coerenza con il diritto di accesso al giudice e con il dovere del giudice di segnalare il vizio affinché la parte possa porvi rimedio.
- La riforma Cartabia ha inciso sulla sanatoria di alcuni vizi della procura nel processo civile, ma non deroga, di per sé, alle regole speciali del processo tributario che impongono la regolarizzazione prima della sanzione di inammissibilità.
- Quando il giudice ritenga invalida o mancante la procura in una controversia tributaria, deve prima assegnare un termine per la regolarizzazione; solo l’inottemperanza alla richiesta consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
- Se un motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento di una censura preliminare decisiva, la Corte non ne esamina il merito.
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