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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12831/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per la riscossione immediata delle spese di lite relative a un precedente giudizio su avviso di accertamento, nel quale non era stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’atto impositivo. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo nulla la procura alle liti rilasciata dal contribuente in primo grado perché generica e non riferita all’impugnazione giudiziale; secondo il giudice di appello, la produzione di una nuova procura in appello non valeva a sanare il vizio originario. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla rappresentanza processuale e sulla sanatoria del vizio della procura, sostenendo che l’eventuale genericità della procura avrebbe dovuto essere regolarizzata con assegnazione di un termine; inoltre evidenzia di avere prodotto in appello una procura con le specificazioni necessarie. Con il secondo motivo denuncia, in via subordinata e con formulazione processuale non ben inquadrata, la nullità della sentenza per violazione di norme sull’esecutività del titolo, motivo che la Corte dichiara assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Ritiene che, nel processo tributario, prima di dichiarare l’inammissibilità per mancanza o invalidità della procura alle liti, il giudice debba applicare le speciali regole del d.lgs. n. 546 del 1992, come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale, e quindi invitare la parte a regolarizzare la situazione; solo in caso di mancata ottemperanza può pronunciare l’inammissibilità. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    la procura alle liti segue le regole generali del conferimento, ma non può essere letta in modo formalistico; il vizio va valutato nel quadro delle norme speciali del processo tributario e del dovere di sanatoria/regularizzazione ove possibile

  • art. 182 c.p.c.

    il giudice che rileva un vizio della procura deve assegnare un termine perentorio per il rilascio o la rinnovazione; nel processo tributario ciò opera in coordinamento con le norme speciali e l’invito alla regolarizzazione precede l’inammissibilità

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    costituisce il paradigma di legittimità invocato per la nullità della sentenza per violazione di norme processuali

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    norma speciale del processo tributario che impone la regolarizzazione della rappresentanza/assistenza prima di dichiarare l’inammissibilità

  • art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992

    norme speciali sulla proposizione del ricorso e sui requisiti del mandato difensivo; la loro applicazione impone di invitare alla regolarizzazione in caso di difetto o invalidità della procura

  • artt. 75 e 82 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente come norme sulla capacità e rappresentanza processuale e sull’assistenza tecnica

  • artt. 54-bis e 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamati nel motivo di ricorso, ma non risultano decisivi nella ratio della decisione

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    richiamato nel motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 1242 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non centrale nella decisione

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, poi assorbito

  • art. 475 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, poi assorbito

  • art. 6, par. 1, CEDU

    richiamato a sostegno di una lettura non formalistica del requisito della procura e dell’esigenza di accesso al giudice

  • d.lgs. n. 149/2022

    la riforma Cartabia è menzionata come novella che amplia la sanatoria dell’inesistenza della procura nel processo civile, ma non incide sulla disciplina speciale tributaria applicabile al caso

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancanza o l’invalidità della procura alle liti non consente una declaratoria immediata di inammissibilità senza previo invito alla regolarizzazione, dovendo il giudice applicare le norme speciali del d.lgs. n. 546/1992.
  • La disciplina generale della procura alle liti e la sanatoria dei vizi processuali va letta in modo non formalistico, in coerenza con il diritto di accesso al giudice e con il dovere del giudice di segnalare il vizio affinché la parte possa porvi rimedio.
  • La riforma Cartabia ha inciso sulla sanatoria di alcuni vizi della procura nel processo civile, ma non deroga, di per sé, alle regole speciali del processo tributario che impongono la regolarizzazione prima della sanzione di inammissibilità.
  • Quando il giudice ritenga invalida o mancante la procura in una controversia tributaria, deve prima assegnare un termine per la regolarizzazione; solo l’inottemperanza alla richiesta consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
  • Se un motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento di una censura preliminare decisiva, la Corte non ne esamina il merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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