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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3473/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza resa in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. con cui in appello era stato concordato e rideterminato il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti erano: (1) carenza di motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (denunciata come violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.); (2) per Pamela e Corrada, la mancata revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, nonostante la pena principale, così rideterminata, fosse inferiore al limite triennale previsto per l'applicazione dell'art. 29 c.p.

La decisione

Il ricorso di Bruno Radulovic è dichiarato inammissibile e questi è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. I ricorsi proposti da Pamela e Corrada sono ritenuti fondati limitatamente alla contestazione della pena accessoria: la Corte annulla senza rinvio la statuizione relativa all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per entrambe le ricorrenti e la elimina. Per il resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento/concordato in appello; limita la cognizione del giudice di secondo grado alle questioni non rinunciate dall'imputato e produce effetti preclusivi sulla responsabilità quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione relativi all'an.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo attinente a mancata motivazione su cause di proscioglimento perché le questioni relative all'an erano state effettivamente rinunciate nell'ambito del concordato in appello.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede le cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che, ove l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità, non sia ammesso dedurre in cassazione la mancata valutazione di tali cause nel concordato limitato alla pena.

  • art. 29 cod. pen.

    Stabilisce la durata dell'interdizione dai pubblici uffici collegata a condanne con pena non inferiore a tre anni. Poiché la pena principale rideterminata per Pamela e Corrada è inferiore a tre anni, l'applicazione dell'interdizione quinquennale è illegale e va eliminata.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita l'efficacia del consenso delle parti circa gli effetti della decisione; la Corte richiama che alcune statuizioni (come talune pene accessorie) non sono necessariamente ricomprese nell'accordo e possono essere oggetto di verifica di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per Radulovic unitamente alla sanzione a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. limita la materia che può essere riesaminata: se l'imputato rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità, la Corte d'appello non è tenuta a rinnovare la motivazione sull'an e tale punto forma giudicato.
  • Sono inammissibili in cassazione le doglianze riguardanti questioni o motivi espressamente o implicitamente rinunciati con l'accordo sul patteggiamento in appello.
  • Le pene accessorie non sempre sono pacificamente comprese nell'accordo di concordato in appello: se l'applicazione di una pena accessoria è contraria alle norme sostanziali (per esempio per violazione dei limiti dimensionali previsti dalla legge), essa può essere censurata in cassazione e, se illegale, eliminata anche quando il resto dell'accordo sia inammissibile.
  • Se la pena principale così rideterminata scende al di sotto di una soglia prevista dalla legge per l'applicazione di una pena accessoria (es. 3 anni per l'interdizione dai pubblici uffici ex art. 29 c.p.), l'accessorio non può essere legittimamente mantenuto.
  • L'illegittimità di una pena accessoria può essere rilevata d'ufficio in Cassazione anche quando il ricorso è altrimenti inammissibile.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata a pagare le spese processuali e, se ravvisati profili di colpa, anche una somma alla Cassa delle ammende; è quindi necessario valutare con attenzione l'ammissibilità prima di proporre il ricorso.

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