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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2240 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava l'ingiunzione di pagamento di Euro 57.658,03 relativa all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2004, sostenendo che l'ingiunzione non riproducesse adeguatamente il titolo impositivo e che vi fosse una difformità tra l'importo indicato nell'avviso di accertamento e quello successivamente richiesto, in particolare per l'incremento delle sanzioni. Contestava inoltre che la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento potesse precludere la deduzione dei vizi dell'atto in sede di impugnazione dell'ingiunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso l'avviso di accertamento e l'ingiunzione, impedendo il controllo diretto degli atti, e la CTR aveva comunque accertato che l'avviso informava chiaramente il contribuente che, decorso il termine di sessanta giorni senza pagamento, le sanzioni sarebbero state dovute per intero. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché denunciavano come vizio di motivazione una questione di corretta interpretazione e applicazione di una norma processuale, che avrebbe dovuto essere proposta come violazione di legge. L'avviso di accertamento non impugnato è quindi rimasto definitivo e la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento ne determina la definitività e preclude, in linea generale, la contestazione dei vizi propri dell'accertamento in occasione dell'impugnazione del successivo atto della riscossione, salvo vizi propri di quest'ultimo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per contestare la corretta interpretazione o applicazione di una norma di diritto, né per ottenere dalla Corte di cassazione un riesame dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Le censure relative alla violazione delle norme processuali devono essere formulate denunciando la nullità della sentenza o del procedimento, non come semplice vizio motivazionale.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi denuncia vizi riguardanti atti amministrativi deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante, affinché la Corte possa verificare la censura sulla base del solo ricorso.

Massime di principio

  • Se un avviso di accertamento non viene impugnato tempestivamente, diventa definitivo e le contestazioni sul presupposto dell'imposta, sulla soggettività passiva o sulla base imponibile non possono normalmente essere riproposte contro l'atto successivo di riscossione.
  • L'impugnazione dell'ingiunzione o della cartella deve concentrarsi sui vizi propri di quell'atto, come la mancata notifica, l'inesistenza della pretesa, la carenza di motivazione o la difformità non giustificata rispetto al titolo.
  • Un avviso che informa chiaramente il contribuente che il mancato pagamento entro un termine comporterà l'applicazione integrale delle sanzioni può legittimare la riscossione dell'importo sanzionatorio maggiorato.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male i fatti: occorre individuare correttamente il tipo di vizio e, quando si contestano norme processuali o sostanziali, dedurre una specifica violazione di legge.
  • Quando si contestano il contenuto o la difformità tra due atti, è necessario trascrivere nel ricorso per cassazione le parti rilevanti degli atti stessi, rispettando il principio di autosufficienza.

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