Sentenza n. 1690/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’esecuzione della sentenza n. 12711/2025, nel procedimento r.g. n. 4475/2025, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione V-ter in data 26.06.2025 ed in pari data notificata al Ministero dell’istruzione e del merito, all’indirizzo di posta elettronica certificata estratta da Reginde, nella parte in cui ha condannato il Ministero a pagare le spese processuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12711/2025 nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 12711/2025, notificata al Ministero il 26 giugno 2025 in forma esecutiva, nella parte in cui l'Amministrazione era stata condannata a pagare in suo favore, quale procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di giudizio, oltre oneri e accessori di legge, compreso il rimborso forfettario previsto dall'art. 2 d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Il Ministero si è costituito senza provvedere al pagamento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione all'obbligo di pagamento risultante dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha verificato la ritualità del ricorso, la documentazione comprovante l'obbligo di pagamento e l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza n. 12711/2025, disponendo il pagamento della complessiva somma di euro 750,00, oltre oneri e accessori di legge, comprensivi del rimborso forfettario, in favore della procuratrice antistataria, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di trenta giorni per provvedere in luogo dell'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il giudice ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva, condizione necessaria per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica.
art. 2 d.m. 10 marzo 2014 n. 55
La condanna alle spese del giudizio precedente comprende anche il rimborso forfettario, oltre agli oneri e accessori di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione da parte di un'amministrazione di una statuizione giudiziale di condanna al pagamento di somme integra inottemperanza quando siano comprovati il titolo esecutivo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esecuzione in caso di ulteriore inerzia.
- La condanna alle spese processuali può essere eseguita in ottemperanza anche quanto il relativo obbligo comprende oneri, accessori di legge e rimborso forfettario.
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