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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04537/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca ritenuta illegittima di un incarico dirigenziale conferito a un dipendente di un comune. In primo grado era stata riconosciuta al lavoratore una domanda risarcitoria commisurata alle indennità stipendiali apicali di cui era stato pretermesso. La corte d'appello, su gravame incidentale del datore di lavoro, aveva poi rigettato le domande del ricorso introduttivo. In sede di legittimità, a seguito di precedente cassazione con rinvio, la corte territoriale aveva liquidato soltanto una somma a titolo di indennità di posizione per gli ultimi mesi di lavoro. Il lavoratore ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione lamentando che la sentenza di rinvio avesse errato nel riconoscere la sola indennità di posizione e non anche l'indennità di risultato. Prima della trattazione, tuttavia, il difensore del ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti avente ad oggetto la lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della transazione intervenuta tra le parti, ritenendola idonea a definire il giudizio, e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità in conformità a quanto pattuito nella transazione. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la cessazione della materia del contendere non integra l'ipotesi di integrale conferma della decisione impugnata né la ordinaria inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso introduttivo del lavoratore nel giudizio di merito

  • art. 16 l. n. 412 del 1991

    richiamato quale fonte degli interessi riconosciuti sulle somme liquidate

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in cassazione quando risulti una transazione tra le parti idonea a definire l'intera controversia.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, le pronunce dei gradi di merito non coperte da giudicato vengono meno e non ha rilievo la valutazione della fondatezza virtuale del ricorso, se non ai fini delle spese.
  • Il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi di integrale conferma della decisione impugnata o di ordinaria inammissibilità del ricorso, non anche quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • Quando la definizione della lite avviene in forza di accordo transattivo, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue quanto pattuito dalle parti, se compatibile con la decisione di cessazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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