Cassazione Penale, Sentenza n. 47004/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo (1) violazione di legge in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990, 125 e 292 c.p.p., e (2) vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà: sostiene che il Tribunale avrebbe fatto un generico richiamo all'ordinanza del GIP senza affrontare le censure difensive, avvalorando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Santo Mirarchi prive di riscontri individualizzanti, che gli indizi non provano una stabile adesione dell'imputato all'associazione e che non sussistono esigenze cautelari attuali (fatti risalenti e mancanza di elementi sintomatici di pericolosità persistente).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo generico, manifestamente infondato e volto a ottenere una rivalutazione dei fatti (travisamento delle prove) non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una motivazione congrua e logica, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore corroborate dalle indicazioni etero-accusatorie (Annamaria Cerminara) e dalle intercettazioni che dimostravano i rapporti e i timori espressi dall'imputato e da altri membri dell'organizzazione. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate (gravità delle condotte, ruolo nell'associazione, assenza di elementi che indichino un allontanamento dal contesto criminoso). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per il riesame dell'ordinanza cautelare; la Corte rileva che il riesame ha correttamente esercitato il controllo volto a verificare la congruenza logica della motivazione del provvedimento cautelare.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; il reato associativo contestato ha dato rilievo alla presunzione relativa di pericolosità (richiamata dalla Corte) e alla necessità di valutare la gravità del quadro indiziario.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che punisce il traffico, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; i capi di imputazione relativi a singole cessioni e detenzioni sono stati considerati, insieme all'associazione, nell'analisi indiziaria.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso; dalla decisione emerge che non è stata ritenuta violata: il controllo di legittimità non si sostituisce al giudizio di merito ma verifica la logica e la coerenza della motivazione.
art. 292 cod. proc. pen.
Norma invocata nel ricorso; la Corte ha ritenuto le censure difensive generiche e non idonee a dimostrare vizi di motivazione o carenze tali da rendere illegittimo il provvedimento cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte come fonte della presunzione relativa connessa al titolo del reato associativo; contribuisce alla valutazione delle esigenze cautelari quando il fatto è di particolare gravità.
Massime di principio
- I ricorsi avverso misure cautelari devono contenere censure specifiche e dettagliate: motivi generici o richieste di rivalutazione dei fatti sono spesso ritenuti inammissibili.
- La Corte di legittimità controlla la congruenza logica e la coerenza della motivazione del giudice di merito, non sostituisce il proprio giudizio valutativo sull'attendibilità delle prove se la motivazione è adeguata ed esente da errori logici.
- La dichiarazione di un collaboratore di giustizia può essere valorizzata se vi è riscontro indiziario o documentale (es. intercettazioni, dichiarazioni di terzi) che ne corrobori i contenuti; l'assenza di riscontri può invece indebolire la posizione accusatoria.
- Le intercettazioni sono elementi indiziari rilevanti e la loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito: un'apprezzabile coerenza con le massime di esperienza rende la valutazione non sindacabile in Cassazione.
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare è necessario contestare efficacemente sia il quadro indiziario (mostrando errori logici o lacune) sia l'esistenza di esigenze cautelari concrete e attuali; semplici richiami alla risalente temporalità dei fatti non sono sufficienti senza prove dell'assenza di pericolosità.
- Presentare ricorsi manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e all'inoltro di somme alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46834/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46835/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46836/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46837/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46838/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46839/2023 del 22/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →