Cassazione Civile, Ordinanza n. 17420/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2009 e 2010 ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, fondati su documentazione extracontabile rinvenuta presso uno studio medico dentistico. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo insufficiente, a sostegno dell'accertamento, la sola documentazione extracontabile in assenza di irregolarità formali riscontrate. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d'appello escluso valore probatorio alla documentazione extracontabile acquisita presso lo studio, nonostante essa integrasse un valido elemento indiziario di ricavi non dichiarati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio. Ha affermato che la contabilità in nero, costituita da appunti personali o dati extracontabili relativi all'attività economica, può integrare un elemento indiziario grave, preciso e concordante idoneo a sorreggere l'accertamento induttivo; inoltre, nel giudizio sul maggior reddito non dichiarato, il convincimento del giudice può fondarsi anche su una sola presunzione semplice purché grave e precisa. Nel caso concreto, il file clienti rinvenuto, contenente date dei pagamenti, importi e fatture emesse, costituiva un elemento indiziario sufficiente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
La documentazione extracontabile può essere valorizzata come elemento indiziario nell'accertamento induttivo dei redditi, se dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, anche in assenza di irregolarità formali delle scritture ufficiali.
art. 2697 c.c.
Il contribuente, una volta fornito dall'Ufficio un valido elemento indiziario di maggiori ricavi o redditi non dichiarati, ha l'onere di fornire adeguata prova contraria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato dedotto come vizio di violazione di legge per l'erronea esclusione del valore probatorio della documentazione extracontabile.
artt. 2709 ss. c.c.
La nozione di scritture contabili comprende tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, gli atti d'impresa o rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'attività.
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, la contabilità non ufficiale o extracontabile rinvenuta presso il contribuente può costituire prova presuntiva idonea, purché presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Ai fini dell'accertamento induttivo non è necessario che la presunzione sia plurima: il convincimento del giudice può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, se sufficientemente grave e precisa.
- La documentazione extracontabile relativa a incassi, pagamenti o fatturazioni può essere qualificata come scrittura o documento rilevante ai fini fiscali quando consenta di ricostruire l'attività economica svolta.
- Una volta che l'Ufficio abbia offerto un serio elemento indiziario di ricavi non dichiarati, incombe sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria adeguata.
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