Cassazione Civile, Ordinanza n. 12471/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un correntista e della moglie fideiubente per il pagamento di un importo derivante da un'apertura di credito in conto corrente che la banca assumeva irregolarmente sviluppata. In opposizione, il tribunale aveva revocato il decreto e riconosciuto solo una somma minima alla garante. In appello, la banca ha ottenuto la riforma parziale della decisione, con condanna della fideiubente al pagamento di un saldo molto più elevato, ricostruito dalla consulenza tecnica partendo da saldo zero per il periodo iniziale non documentato e senza applicazione di capitalizzazione e commissioni di massimo scoperto. Nel ricorso per cassazione, la parte fideiubente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 184 c.p.c. previgente e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la banca aveva prodotto tardivamente la documentazione e che tale tardività avrebbe determinato decadenza istruttoria insanabile, non surrogabile tramite c.t.u. o ordine di esibizione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per la mancata produzione dei contratti, delle condizioni del conto e di parte degli estratti conto; 3) ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte di merito ritenuto utilizzabile, ai fini del ricalcolo, un saldo iniziale ricondotto a zero e documentazione ritenuta incompleta; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, ritenuta erronea alla luce della soccombenza della banca nel primo grado e solo parziale accoglimento del suo appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla tardività della produzione documentale, valorizzando il consenso, anche implicito, alla utilizzazione in c.t.u. dei documenti non prodotti desumibile dalla precedente richiesta di ordine di esibizione e dalla successiva istruzione senza tempestiva contestazione. Ha poi reputato coerente con i principi in tema di onere della prova nelle controversie bancarie la ricostruzione del saldo del conto corrente mediante azzeramento del primo periodo non documentato e utilizzo della consulenza contabile. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura sulle spese, richiamando il criterio unitario della soccombenza riferito all'esito finale della lite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 184 c.p.c.
nel testo anteriore alla riforma di cui alla L. n. 80/2005
le preclusioni istruttorie sono regole processuali rilevanti, ma la loro operatività può essere superata nell'ambito della consulenza contabile solo nei limiti consentiti dalla disciplina speciale e dal consenso delle parti all'utilizzo dei documenti non prodotti.
art. 210 c.p.c.
la richiesta di esibizione di documenti può essere valorizzata dal giudice come indice del consenso della parte all'acquisizione documentale in sede di c.t.u. contabile.
art. 2697 c.c.
nelle controversie bancarie ciascuna parte deve provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni; la mancanza di parte della documentazione non impedisce, di per sé, il ricalcolo del saldo mediante altri elementi probatori idonei.
art. 115 c.p.c.
la ricostruzione del rapporto deve comunque rispettare il principio dispositivo in materia di prova.
art. 116 c.p.c.
il giudice può valorizzare la condotta processuale delle parti e ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova.
art. 157 c.p.c.
la nullità relativa derivante da illegittima utilizzazione di documenti in c.t.u. deve essere tempestivamente eccepita dalla parte nella prima istanza o udienza successiva al deposito della consulenza.
art. 198 c.p.c.
nel procedimento di esame contabile il consulente può esaminare documenti non prodotti in causa previo consenso delle parti; tale consenso può essere espresso o tacito, ma deve essere inequivoco.
art. 194 c.p.c.
la consulenza tecnica può acquisire informazioni e documenti nei limiti dell'incarico e del contraddittorio, distinguendosi dall'esame contabile speciale di cui all'art. 198 c.p.c.
art. 92 c.p.c.
la regolazione delle spese va compiuta in base all'esito complessivo della lite e non frazionando la soccombenza per singole fasi o gradi del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie su conto corrente bancario, l'istituto di credito e il correntista devono provare i fatti rispettivamente posti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni, ma la mancata produzione di parte degli estratti conto non esclude automaticamente la possibilità di ricostruire il rapporto mediante altri documenti idonei e mediante c.t.u. contabile.
- Il consulente tecnico d'ufficio, specie nell'esame contabile, può acquisire e utilizzare documenti non precedentemente prodotti se ciò sia necessario ai fini del quesito e vi sia il previo consenso delle parti; tale consenso può essere desunto anche implicitamente da comportamenti processuali inequivoci, come la richiesta di esibizione dei medesimi documenti.
- La barriera delle preclusioni istruttorie non viene elusa dal ricorso alla c.t.u. quando l'acquisizione documentale sia coerente con la funzione percipiente o contabile dell'ausiliario e non si traduca in una surrogazione dell'onere probatorio di una parte senza il necessario consenso nei casi richiesti dalla legge.
- Quando la documentazione iniziale del rapporto bancario manca o è incompleta, il giudice può procedere al ricalcolo del saldo azzerando il primo periodo non documentato o i soli periodi intermedi non coperti, purché la soluzione sia adeguatamente giustificata e coerente con il materiale probatorio disponibile.
- La nullità relativa derivante dall'illegittima utilizzazione di documenti in c.t.u. deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il criterio della soccombenza ai fini della liquidazione delle spese va riferito all'esito finale unitario della lite e non può essere spezzettato per singoli gradi o fasi del processo.
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