Sentenza n. 5842/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento n.-OMISSIS- SEL di prot. del 12 gennaio 2026 della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato a mezzo P.E.C., con cui è stata formalizzata l'inidoneità del ricorrente con esclusione dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo Appuntanti e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, recante la seguente motivazione: <<La Commissione a conclusione del colloquio collegiale di verifica, valuta i requisiti dimostrati dalla S.V. nell'arco del contesto della selezione non aderenti ai requisiti previsti dallo specifico profilo attitudinale e, per tale motivo, esprime il seguente giudizio di sintesi: INIDONEO/A. La S.V. è, pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 12, comma 5, del bando di concorso>>; - del verbale emesso in data 12 gennaio 2026 n.-OMISSIS- SEL di prot. con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale dell'odierno ricorrente; - dell'art. 12 del predetto bando di concorso nella parte in cui, al comma 5, prevede che: <<Al termine dei predetti accertamenti, la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d), esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di “idoneità” o di “inidoneità” in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal “Profilo attitudinale” di riferimento quale Carabiniere in servizio nell'Arma dei Carabinieri, tenendo conto dell'eventuale “relazione psicologica”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso>>; - delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del <<Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo Appuntanti e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri>> e dell'annesso allegato A recante il <<Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi>>, determinazione n. 167/2-5-2004 CC di prot. dell'8 agosto 2025 del C.N.S.R; - ove occorra, della Determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma n. 167/3-4-1 CC di prot. del 5 settembre 2025 e seguenti, con la quale è stata designata la Commissione attitudinale; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi inclusi tutti gli atti, i documenti ed i verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, e sulla cui base è stato formulato il giudizio di non idoneità; e per l'adozione di opportune misure cautelari nel senso di consentire all'odierno ricorrente di prendere parte alla selezione previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali, con espressa disposizione di un nuovo colloquio e, ove favorevolmente esitata la procedura, nel senso di consentire al ricorrente di essere dichiarato idoneo al concorso con ogni statuizione consequenziale nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare l'intera procedura attitudinale per il ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale, il provvedimento di esclusione, il verbale della Commissione, l’art. 12, comma 5, del bando e le norme tecniche della procedura. Ha dedotto, in primo luogo, l’irragionevolezza e la sproporzione della disciplina selettiva vigente, che non prevedeva più i test di massima performance, affidava direttamente alla Commissione la verifica degli esiti del protocollo testologico ed eliminava l’intervista attitudinale individuale del perito selettore, con conseguente asserita opacità del percorso valutativo. Ha sostenuto, inoltre, che il giudizio fosse stato fondato quasi esclusivamente sul colloquio finale, senza adeguata considerazione delle risposte fornite nei test e nel questionario informativo. Ha infine dedotto il difetto di motivazione, assumendo che il giudizio fosse apparente, stereotipato, apodittico e privo dell’indicazione delle concrete inclinazioni caratteriali ostative all’idoneità, nonché di parametri oggettivi e verificabili. È stata chiesta anche la rinnovazione della procedura attitudinale e, in subordine, la condanna al risarcimento del danno per perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio di inidoneità. Ha ribadito che gli accertamenti attitudinali nei concorsi per l’Arma dei Carabinieri costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, sviamento logico o errore di fatto; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Ha escluso l’irragionevolezza della procedura, rilevando che essa comprende la somministrazione e correzione dei test, l’esame del raccoglitore delle prove, il colloquio collegiale e la valutazione finale, con il coinvolgimento di più professionalità. L’assenza dell’intervista individuale del perito selettore non rende di per sé opaca la selezione, poiché il perito partecipa comunque al colloquio collegiale e alla formazione del giudizio. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il giudizio non fosse basato soltanto sul colloquio, ma sull’intera condotta e performance del candidato, comprese le risultanze dei test e del questionario, interpretate dall’ufficiale psicologo e sottoposte alla valutazione collegiale. La motivazione è stata reputata adeguata, chiara e intellegibile, poiché le criticità emerse dai test avevano trovato conferma nelle risposte e negli atteggiamenti durante il colloquio ed erano state verbalizzate. È stato richiamato anche il principio di attualità della valutazione attitudinale, per cui non assumono rilievo decisivo il superamento di prove analoghe in precedenti concorsi o eventuali precedenti positivi di servizio nelle Forze armate. La domanda risarcitoria è stata respinta con il ricorso. Nulla spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, del bando di concorso
Al termine dei predetti accertamenti, la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d), esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di “idoneità” o di “inidoneità” in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal “Profilo attitudinale” di riferimento quale Carabiniere in servizio nell’Arma dei Carabinieri, tenendo conto dell’eventuale “relazione psicologica”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.
La disposizione attribuisce alla Commissione il compito di esprimere il giudizio definitivo di idoneità o inidoneità attitudinale e collega all’inidoneità l’esclusione dal concorso.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR ne ha fatto applicazione dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per chiedere il risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, il risarcimento per perdita di chance; tali domande sono state respinte in quanto infondato il ricorso principale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità o inidoneità attitudinale reso da una commissione concorsuale dotata di competenze specialistiche costituisce valutazione tecnico-discrezionale e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, sviamento logico o errore di fatto, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- La valutazione attitudinale per l’accesso ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri può fondarsi su una valutazione complessiva della performance del candidato, comprendente test, questionari, documentazione raccolta e colloquio collegiale; non è necessario che il giudizio finale attribuisca prevalenza a uno specifico segmento della procedura.
- L’eliminazione di una fase di intervista individuale con il perito selettore non determina di per sé l’illegittimità o l’opacità della procedura quando il perito partecipi comunque al colloquio collegiale e concorra alla valutazione finale insieme alle altre professionalità previste.
- Il giudizio di inidoneità attitudinale è adeguatamente motivato quando espone, anche mediante la verbalizzazione delle criticità emerse, il collegamento tra gli esiti dei test, le risposte e gli atteggiamenti del candidato durante il colloquio e la conclusione collegiale di non idoneità.
- Gli accertamenti attitudinali concorsuali sono regolati dal principio di attualità: la valutazione deve riferirsi alla performance resa dal candidato nella specifica procedura e nel momento delle prove, sicché il superamento di prove analoghe in precedenti concorsi o precedenti positivi di servizio non impone il riconoscimento dell’idoneità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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