Cassazione Civile, Ordinanza n. 28885/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di classamento con attribuzione della rendita catastale, emesso a seguito di procedura DOCFA per unità immobiliari. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo l'atto insufficientemente motivato perché non esponeva in modo chiaro i fatti e le ragioni della rettifica, limitandosi a richiamare l'ubicazione dell'immobile, i precedenti catastali e il raffronto con altre unità senza una stima diretta adeguatamente esplicitata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del D.P.R. n. 1142/1949, dell'art. 1, comma 3, D.M. n. 701/1994 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso era invece sufficientemente motivato, poiché riportava i dati oggettivi e la stima diretta posta a base del classamento, in particolare per immobili dei gruppi D ed E.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di classamento di immobili con procedura DOCFA, quando la rendita è attribuita in base a stima diretta dell'Ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso può essere assolto anche con la semplice indicazione dei dati oggettivi rilevati e della classe attribuita, poiché la stima è un atto tecnico conosciuto o comunque facilmente conoscibile dal contribuente nell'ambito di un procedimento partecipativo. Nel caso concreto, la motivazione riportata nell'avviso è stata ritenuta conforme a tali principi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 65 D.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamato quale norma regolatrice del classamento e dell'estimo catastale.
art. 1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994
Richiamato nel quadro della procedura DOCFA e delle modalità di aggiornamento catastale.
art. 7 L. n. 212 del 2000
La Corte ribadisce che l'obbligo di motivazione degli atti catastali deve soddisfare lo Statuto del contribuente.
art. 3 L. n. 241 del 1990
"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione"
Costituisce il parametro generale del dovere di motivazione richiamato dall'art. 7 dello Statuto del contribuente.
art. 2 D.L. n. 16 del 1993
È richiamato come base normativa della procedura DOCFA e della stima diretta per il classamento.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, l'obbligo di motivazione dell'avviso va calibrato in relazione al tipo di procedimento seguito: se l'attribuzione della rendita avviene su iniziativa del contribuente tramite DOCFA e l'Ufficio si limita a recepire o a rielaborare i dati forniti, la motivazione può essere essenziale quando non vi sia contestazione dei fatti dichiarati.
- Quando la rendita catastale è attribuita mediante stima diretta, soprattutto per immobili dei gruppi catastali per i quali la stima tecnica costituisce il fondamento della pretesa, l'avviso è sufficientemente motivato se indica i dati oggettivi accertati e la classe attribuita, essendo la stima un atto tecnico conoscibile dal contribuente.
- Il difetto di motivazione non può essere affermato in modo automatico per il solo fatto che l'atto non riproduca integralmente la stima o non sviluppi in modo analitico il procedimento tecnico, se gli elementi essenziali consentono al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
- La motivazione deve essere più approfondita solo quando l'Ufficio disattenda specifici elementi di fatto indicati dal contribuente o introduca una diversa valutazione fattuale, mentre non è necessario un maggiore dettaglio quando la divergenza riguardi soltanto una differente valutazione tecnica del valore dell'immobile.
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