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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28885/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di classamento con attribuzione della rendita catastale, emesso a seguito di procedura DOCFA per unità immobiliari. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo l'atto insufficientemente motivato perché non esponeva in modo chiaro i fatti e le ragioni della rettifica, limitandosi a richiamare l'ubicazione dell'immobile, i precedenti catastali e il raffronto con altre unità senza una stima diretta adeguatamente esplicitata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del D.P.R. n. 1142/1949, dell'art. 1, comma 3, D.M. n. 701/1994 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso era invece sufficientemente motivato, poiché riportava i dati oggettivi e la stima diretta posta a base del classamento, in particolare per immobili dei gruppi D ed E.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di classamento di immobili con procedura DOCFA, quando la rendita è attribuita in base a stima diretta dell'Ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso può essere assolto anche con la semplice indicazione dei dati oggettivi rilevati e della classe attribuita, poiché la stima è un atto tecnico conosciuto o comunque facilmente conoscibile dal contribuente nell'ambito di un procedimento partecipativo. Nel caso concreto, la motivazione riportata nell'avviso è stata ritenuta conforme a tali principi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 65 D.P.R. n. 1142 del 1949

    Richiamato quale norma regolatrice del classamento e dell'estimo catastale.

  • art. 1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994

    Richiamato nel quadro della procedura DOCFA e delle modalità di aggiornamento catastale.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La Corte ribadisce che l'obbligo di motivazione degli atti catastali deve soddisfare lo Statuto del contribuente.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione"

    Costituisce il parametro generale del dovere di motivazione richiamato dall'art. 7 dello Statuto del contribuente.

  • art. 2 D.L. n. 16 del 1993

    È richiamato come base normativa della procedura DOCFA e della stima diretta per il classamento.

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale, l'obbligo di motivazione dell'avviso va calibrato in relazione al tipo di procedimento seguito: se l'attribuzione della rendita avviene su iniziativa del contribuente tramite DOCFA e l'Ufficio si limita a recepire o a rielaborare i dati forniti, la motivazione può essere essenziale quando non vi sia contestazione dei fatti dichiarati.
  • Quando la rendita catastale è attribuita mediante stima diretta, soprattutto per immobili dei gruppi catastali per i quali la stima tecnica costituisce il fondamento della pretesa, l'avviso è sufficientemente motivato se indica i dati oggettivi accertati e la classe attribuita, essendo la stima un atto tecnico conoscibile dal contribuente.
  • Il difetto di motivazione non può essere affermato in modo automatico per il solo fatto che l'atto non riproduca integralmente la stima o non sviluppi in modo analitico il procedimento tecnico, se gli elementi essenziali consentono al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
  • La motivazione deve essere più approfondita solo quando l'Ufficio disattenda specifici elementi di fatto indicati dal contribuente o introduca una diversa valutazione fattuale, mentre non è necessario un maggiore dettaglio quando la divergenza riguardi soltanto una differente valutazione tecnica del valore dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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