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Sentenza

Sentenza n. 772/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 332/2025, depositata e resa pubblica il 01.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1576/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 09.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 21.11.2025.

Giustizia amministrativa202502837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva ordinato l'accredito di complessivi 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero ad accreditare 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 aprile 2025 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. A fronte del perdurante inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il rimborso delle eventuali spese del commissario e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché riguardante una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione e delle regole sul deposito del ricorso, nonché la notificazione della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, disponendo l'accredito sulla Carta elettronica del docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, complessivamente 1.000 euro, oltre agli accessori riconosciuti nel titolo. Ha assegnato all'Amministrazione novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, ritenendosi l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente la disciplina richiamata per le condanne al pagamento di somme di denaro. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l'esecuzione dell'accredito richiede un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e il ritardo è stato ritenuto ragionevolmente riconducibile anche all'eccezionale mole del contenzioso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato dal TAR.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza richiamati dal codice.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta è stata respinta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell'obbligo esecutivo riconosciuto dal giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato nel titolo da eseguire quale base per interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario nei giudizi di ottemperanza relativi a determinate condanne è stata ritenuta applicabile analogicamente anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo riconosca un obbligo della pubblica amministrazione sufficientemente determinato o determinabile.
  • Prima di proporre azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere documentata la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l'inutile scadenza del termine.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando l'esecuzione della condanna richieda un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e il ritardo risulti ragionevolmente collegato all'eccezionale mole del contenzioso relativo alla medesima prestazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con conseguente assenza di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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