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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22958/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da 19 giudizi relativi alla regolazione economica di una separazione personale, nei quali un avvocato aveva prestato attività professionale chiedendo il pagamento dei compensi. Egli aveva ottenuto tre decreti ingiuntivi per complessivi euro 106.276,84. In primo grado l'opposizione era stata parzialmente respinta, con conferma di due ingiunzioni e condanna dell'opponente al pagamento di euro 62.820,80, mentre una terza opposizione era stata dichiarata improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo. In appello, la Corte territoriale ha confermato l'improcedibilità di una opposizione e, per il resto, ha ritenuto provato un compenso professionale complessivo di euro 128.807,86 sulla base di una lettera dell'avvocato del 23 marzo 2009 ritenuta di contenuto confessori0, ma ha anche ritenuto non provata la conversione di assegni consegnati dalla cliente in titoli a saldo delle parcelle. Inoltre, ha valorizzato l'ammissione dell'avvocato di aver ricevuto euro 203.807,86 e, sottraendo il credito liquidato in primo grado, ha condannato il professionista alla restituzione di euro 12.179,20. Con il ricorso per cassazione l'avvocato ha dedotto, con due motivi, omesso esame di fatti decisivi, vizio di motivazione e violazione degli artt. 2730 e 2734 c.c.: il primo motivo contestava che la Corte d'appello avesse attribuito valore di confessione a una dichiarazione originaria senza considerare le successive rettifiche con cui era stato precisato che le somme effettivamente incassate erano euro 128.807,86; il secondo motivo lamentava che, nel fare i conteggi e nella compensazione tra quanto percepito dalla cliente e il credito professionale, il giudice di merito non avesse considerato che sul credito erano stati riconosciuti anche accessori (rimborso forfettario, contributi previdenziali e IVA), cosicché il credito effettivo era superiore alla somma posta in compensazione e la cliente non aveva diritto ad alcuna restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse viziata nella motivazione perché aveva apoditticamente attribuito al ricorrente l'ammissione di aver percepito euro 203.807,86 senza esaminare le successive rettifiche e precisazioni difensive. Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo perché il giudice di merito, nel calcolare la compensazione, non aveva considerato gli accessori riconosciuti sul credito professionale e aveva quindi errato nei presupposti dell'operazione contabile. La sentenza della Corte d'appello di Roma è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato come norma sulla confessione; la Corte evidenzia che non può attribuirsi valore confessori0 a una dichiarazione senza valutare le successive rettifiche e precisazioni difensive rilevanti per la ricostruzione del fatto.

  • art. 2734 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2730 c.c. in tema di efficacia delle dichiarazioni confessorie e delle loro eventuali modifiche o precisazioni.

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3, 4 e 5

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo/difetto di motivazione.

  • art. 183 c.p.c.

    primo comma e secondo comma

    Le memorie ex art. 183 c.p.c. sono richiamate come sede delle rettifiche e precisazioni delle dichiarazioni difensive che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare.

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    Richiamati per distinguere l'errore materiale di calcolo, correggibile con la procedura di correzione, dall'errore sui presupposti della compensazione, censurabile in cassazione come vizio logico della motivazione.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle dichiarazioni e difese svolte in causa spetta al giudice di merito, ma la relativa valutazione è sindacabile in cassazione quando sia apodittica o ometta di considerare rettifiche e precisazioni rilevanti, con conseguente vizio di motivazione.
  • Non può essere valorizzata come ammissione decisiva una dichiarazione difensiva isolata se successivamente chiarita o corretta dalla parte in modo coerente con gli atti processuali.
  • Nella ricostruzione del credito professionale e nelle operazioni di compensazione occorre considerare l'intero importo effettivamente dovuto, comprensivo degli accessori riconosciuti, poiché l'omessa considerazione di tali voci altera i presupposti della compensazione.
  • L'errore sui presupposti logico-contabili di una compensazione è censurabile in cassazione come vizio della motivazione; diverso è il mero errore materiale di calcolo tra motivazione e dispositivo, che segue la procedura di correzione degli errori materiali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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