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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35310/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il condominio aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. contro la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto la domanda del professionista e condannato il condominio al pagamento delle prestazioni rese. La Corte di cassazione rileva che il ricorso era stato notificato/proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, pur tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza sanitaria. Inoltre, il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello e non la sentenza di primo grado, mentre il ricorso per cassazione esperibile ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. deve investire il provvedimento di primo grado e, nei confronti dell'ordinanza di inammissibilità, sono deducibili solo vizi propri di legittimità processuale, non errores in iudicando né vizi di motivazione, salvo casi estremi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per due autonome ragioni: tardività rispetto al termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e erronea individuazione del provvedimento impugnato, poiché il ricorso avrebbe dovuto essere rivolto contro la sentenza di primo grado. Ha quindi condannato il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa ai sensi di questa norma segna il presupposto per il ricorso per cassazione nei limiti e con le forme previste dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, se anteriore; inoltre, il ricorso deve indirizzarsi contro il provvedimento di primo grado.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 83 del D.L. 18.3.2020 n. 18

    Richiamato quale fonte della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza sanitaria, da considerare nel computo del termine.

  • art. 36 del D.L. 23/2020

    Richiamato insieme alla disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini processuali.

  • art. 111 Cost., comma 7

    L'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile in cassazione solo per vizi propri di legittimità processuale, non per riesame del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è proponibile nei confronti del provvedimento di primo grado; non consente di dedurre contro l'ordinanza ex art. 348-ter errores in iudicando o vizi motivazionali ordinari.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, quando l'appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità, salvo la precedente notificazione.
  • L'impugnazione deve essere indirizzata contro la sentenza di primo grado e non contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, salvo che si deducano esclusivamente vizi propri dell'ordinanza stessa.
  • Contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello sono censurabili soltanto vizi processuali propri, non errori di merito né vizi motivazionali ordinari; sono rilevanti solo anomalie motivazionali estreme che equivalgano a mancanza di motivazione in senso materiale o grafico.
  • La tardività del ricorso e l'erronea individuazione del provvedimento impugnato determinano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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