Sentenza n. 1340/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento a) del Provvedimento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. n. 010101848/2025 del 22 dicembre 2025 (di seguito il “Provvedimento”), recante “Diffida ad adempiere all’obbligo dichiarativo e contributivo riferito al contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’annualità 2025” e notificata a mezzo PEC in pari data, con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha invitato e diffidato la Ricorrente ad adempiere agli obblighi dichiarativi e contributivi, in linea con quanto sancito dalla Delibera n. 183/2024, per l’annualità 2025, rappresentando altresì che, in caso di mancato adempimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale Provvedimento, la medesima Autorità, sulla base dell’ultimo bilancio approvato dalla Società alla data di pubblicazione della Delibera n. 183/2024 (id est, il Bilancio 2023), avrebbe provveduto all’avvio delle procedure per la riscossione, anche coattiva, del contributo, oltre agli interessi legali e maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente; b) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque collegato o connesso con quelli impugnati, con particolare (ma non esclusivo) riferimento, ove occorrer possa, a: i) la Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 183/2024, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2025”; ii) la Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 1/2025, recante “Delibera n. 183/2024 - Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2025. Integrazione”; iii) il Prospetto Sinottico Contributo relativo al periodo 2019/2025, elaborato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti; iv) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2025, con cui è stata “approvata l’allegata delibera n. 183/2024 del 6 dicembre 2024, come integrata dalla delibera n. 1/2025 del 9 gennaio 2025, concernente la “Misura e modalità del versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2025”; v) la Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 24/2025 del 17 marzo 2023, recante “Definizione delle modalità operative relative alla dichiarazione e al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2025”; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO della non soggezione di Logista Freight Italia S.r.l. al pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’art. 37, 6° comma, lett. b), Decreto Legge n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011), né di alcun obbligo dichiarativo riguardo a dati anagrafici e/o economici propri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ad adempiere agli obblighi dichiarativi e contributivi per il contributo di funzionamento relativo all’annualità 2025, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la diffida con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti le aveva intimato di adempiere agli obblighi dichiarativi e di versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità relativo al 2025, avvertendo che, in caso di mancato adempimento, avrebbe avviato la riscossione anche coattiva sulla base dell’ultimo bilancio approvato. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e collegati, tra cui le delibere dell’Autorità n. 183/2024 e n. 1/2025, il prospetto sinottico contributivo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione delle delibere e la determina recante le modalità operative. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento della propria non soggezione al pagamento del contributo e dell’inesistenza di obblighi dichiarativi relativi ai propri dati anagrafici ed economici. Nel corso del giudizio, l’Autorità ha parzialmente annullato la diffida impugnata; la ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto del parziale annullamento in autotutela dell’atto di diffida da parte dell’Autorità e della conseguente dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità della diffida, degli atti presupposti né la domanda di accertamento della non soggezione contributiva. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal parziale annullamento dell’atto impugnato e riconosciuta dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 37, comma 6, lett. b), d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011
È richiamato quale fondamento normativo degli obblighi contributivi e dichiarativi contestati, ma il TAR non ne esamina l’applicazione nel merito.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, l’amministrazione annulla anche solo parzialmente l’atto impugnato e il ricorrente dichiara conseguentemente il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto impugnato e le eventuali domande di accertamento connesse, salvo che permanga uno specifico interesse alla decisione.
Come è indicizzato
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