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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31381/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze aveva riconosciuto la continuazione tra tre giudicati relativi allo stesso soggetto, assumendo come pena base quella inflitta con una sentenza del 10 aprile 2024 e applicando aumenti per i reati satellite giudicati con sentenze del 5 ottobre 2020 e dell'11 settembre 2023, fino a determinare una pena complessiva finale di anni 4 di reclusione ed euro 1.086,00 di multa. La difesa ha impugnato l'ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio, deducendo: a) carenza di motivazione sull'entità degli aumenti per i reati satellite, ritenuti elevati e prossimi alla pena già inflitta in cognizione; b) contraddittorietà e illogicità della motivazione, poiché la condotta descritta nei capi di imputazione avrebbe riguardato vantaggi economici irrisori e modeste aggressioni verbali o fisiche ai danni della madre persona offesa, oltre a essere stata compiuta in un quadro di condizioni psicopatologiche del ricorrente che avrebbero reso le condotte una ripetizione meccanica e priva di controllo volitivo. Il Procuratore generale aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo sanzionatorio, rilevando che, in tema di reato continuato, il giudice deve motivare in modo distinto gli aumenti per ciascun reato satellite e che il grado di motivazione deve essere proporzionato all'entità degli aumenti applicati. Nel caso concreto, la motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta estremamente generica, quasi apparente, perché si limitava al richiamo alla gravità della condotta e a "tutte le circostanze emerse nel corso dei relativi procedimenti", senza specificare quali elementi fossero stati considerati né a quali parametri dell'art. 133 c.p. si fosse fatto riferimento. Per questo l'ordinanza è stata annullata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Firenze - ufficio GIP, in diversa persona fisica, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come parametro per verificare il rispetto dei limiti del reato continuato e per evitare che la determinazione degli aumenti si traduca surrettiziamente in un cumulo materiale di pene

  • art. 133 c.p.

    indicata come base dei criteri oggettivi e soggettivi che il giudice deve specificamente valorizzare quando determina gli aumenti di pena per i reati satellite, soprattutto se si discosta dal minimo edittale

  • art. 444 cod. proc. pen.

    richiamato per una delle sentenze costituenti il titolo esecutivo oggetto di unificazione

  • art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.

    citato in relazione alla rideterminazione della pena conseguente al rito

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato in chiusura ai fini dell'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01

    "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite."

    ha affermato il principio per cui gli aumenti per ciascun reato satellite devono essere distintamente calcolati e motivati, con impegno motivazionale correlato alla loro entità

  • Sez. U, n. 7930/95, Rv. 201549-01

    richiamata come precedente conforme al principio sulla necessità di motivare gli aumenti nel reato continuato

  • Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189

    richiamata per il principio secondo cui, quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale, tanto più deve spiegare l'esercizio del potere discrezionale mediante i criteri dell'art. 133 c.p.

  • Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, Rv. 207497

    richiamata in senso conforme sul dovere di specifica motivazione nel trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Nel reato continuato, il giudice deve determinare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, così da rendere verificabile il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • La motivazione sugli aumenti per continuazione deve essere tanto più puntuale quanto più l'aumento si discosta dal minimo; un richiamo generico alla gravità del fatto o a circostanze procedimentali non specificate può integrare motivazione apparente.
  • Ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice deve indicare concretamente quali elementi oggettivi e soggettivi dell'art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti, non essendo sufficiente un riferimento indifferenziato alla complessiva gravità della condotta.
  • Una motivazione sui singoli aumenti che non consenta di comprendere il percorso logico del giudice impedisce il controllo di legittimità sulla proporzionalità della pena e può determinare l'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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