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Sentenza

Sentenza n. 4219/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento, sezione unica, del -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e il conseguente equo indennizzo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in congedo)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato, già comandante di un Reggimento Genio e della Task Force Astro nella missione internazionale Joint Guardian in Kosovo dal 6 dicembre 2002 al 22 marzo 2003, ha impugnato il diniego della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale diagnosticata nel 2014, chiedendo anche il riconoscimento dell'equo indennizzo corrispondente alla quinta categoria della Tabella A del d.P.R. n. 915/1978. In primo grado aveva dedotto violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990; eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, errore sui presupposti, irragionevolezza, illogicità, incongruità, inattendibilità e apoditticità della motivazione; violazione della disciplina sul rischio tipizzato prevista dal codice dell'ordinamento militare e dai relativi regolamenti; nonché violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Il TRGA di Trento aveva respinto il ricorso ritenendo non dimostrato, sulla base della letteratura medico-scientifica, il nesso causale tra l'esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti e la neoplasia. In appello è stata censurata la sentenza per difetto e illogicità della motivazione, violazione dell'art. 115 c.p.c., difetto di istruttoria, travisamento della situazione di fatto, violazione della disciplina sul rischio tipizzato, sviamento e irrazionalità. L'appellante ha sostenuto che il militare avesse provato il servizio svolto in una missione internazionale, le concrete condizioni ambientali e operative, l'esposizione a fattori contaminanti e la natura tumorale della patologia, mentre l'amministrazione non aveva dimostrato una genesi extra-lavorativa alternativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TRGA di Trento, richiamando i principi enunciati dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025. Ha ritenuto applicabile, per le patologie tumorali contratte da militari esposti ad uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni nazionali o internazionali o in altri contesti tipizzati, una presunzione relativa del nesso causale, una volta dimostrati dal militare il servizio concretamente svolto, il contesto operativo e ambientale rischioso, nonché il carattere tumorale della patologia riconducibile a quel rischio. Nel caso concreto il militare aveva provato il tipo, il tempo e il luogo delle attività svolte in Kosovo, le condizioni ambientali e operative, il contatto con residui bellici, macerie e materiali contaminati e il riscontro di nanoparticelle compatibili nei tessuti. Il Comitato di verifica non aveva indicato alcuna specifica genesi extra-lavorativa, limitandosi a generiche considerazioni sulla peculiarità della neoplasia e sull'assenza di studi scientifici conclusivi. Tale motivazione è stata ritenuta inidonea e viziata da eccesso di potere. Il giudice ha annullato gli atti impugnati, rimettendo all'amministrazione le ulteriori valutazioni conformi al giudicato, senza sostituirsi agli organi amministrativi nel riconoscimento definitivo del beneficio economico. È stato dato atto che l'inquadramento della patologia nella quinta categoria della Tabella A era già stato effettuato dalla Commissione medico ospedaliera. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 564, l. 23 dicembre 2005, n. 266

    La disposizione costituisce, insieme alla disciplina regolamentare, il fondamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere; tale profilo era già stato riconosciuto dal giudice ordinario e non costituiva più il principale oggetto residuo della controversia.

  • artt. 1 e 6 d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243

    Disciplina i benefici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, già riconosciuti all'interessato in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

  • d.P.R. 28 luglio 2000, n. 461

    Disciplina generale del procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e il sistema dell'equo indennizzo; la disciplina relativa alle patologie tumorali dei militari è stata ritenuta innovata dalle successive disposizioni speciali.

  • art. 603 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Introduce, per determinate infermità o patologie tumorali contratte in particolari condizioni ambientali od operative, una disciplina speciale che rimodula l'onere probatorio e considera insito nel rischio professionale il rapporto causale, salvo prova contraria dell'amministrazione.

  • artt. 1078 e 1079 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Danno attuazione regolamentare alla disciplina del rischio professionale tipizzato e alla rimodulazione degli oneri probatori per il riconoscimento della causa di servizio.

  • d.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40

    Ha modificato la disciplina regolamentare degli artt. 1078 e 1079 d.P.R. n. 90/2010, rilevante per il riconoscimento delle patologie tumorali correlate a particolari missioni e condizioni operative.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La violazione era stata dedotta in primo grado, ma la decisione d'appello si è fondata principalmente sulla disciplina sostanziale del rischio professionale e sull'inidoneità del parere medico-legale.

  • art. 1082 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    È richiamato per la corrispondenza tra la percentuale di invalidità del 60 per cento e la quinta categoria della Tabella A del d.P.R. n. 915/1978.

  • d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

    La quinta categoria della Tabella A costituisce il parametro di classificazione dell'invalidità già riconosciuto dalla Commissione medico ospedaliera e rilevante per l'equo indennizzo.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è stata dedotta in appello con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie, ma la ratio decisoria è stata individuata nell'applicazione della presunzione relativa e nell'assenza di prova contraria dell'amministrazione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale base per la regolazione delle spese processuali, poste a carico solidale delle amministrazioni appellate.

Massime di principio

  • Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio prestato all'estero o presso poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario che il militare dimostri con il criterio ordinario del "più probabile che non" il nesso eziologico concreto tra esposizione e patologia; una volta integrati i presupposti normativi, il rapporto causale è assistito da una presunzione relativa.
  • Il militare deve provare le attività lavorative concretamente svolte, l'appartenenza del servizio a uno dei contesti tipizzati dalla legge, le particolari condizioni ambientali od operative che abbiano aumentato il rischio di malattia e il carattere tumorale della patologia, purché questa sia espressiva del rischio considerato dalla disciplina speciale.
  • Dopo che il militare ha assolto il proprio onere probatorio, spetta all'amministrazione fornire la prova contraria mediante una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia; non è sufficiente richiamare genericamente l'assenza di studi scientifici conclusivi o di una correlazione epidemiologica certa.
  • Sono viziati per eccesso di potere i giudizi del Comitato di verifica per le cause di servizio che neghino il beneficio economico esclusivamente perché la letteratura scientifica non dimostra con certezza o con elevato grado di credibilità razionale la correlazione causale tra la neoplasia e il fattore di rischio, senza indicare una concreta eziologia extra-lavorativa.
  • L'annullamento del diniego della dipendenza da causa di servizio non consente al giudice amministrativo di sostituirsi all'amministrazione nell'adozione delle valutazioni medico-amministrative ulteriori: gli organi competenti devono rieditare il potere nel rispetto dell'effetto conformativo della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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