Cassazione Civile, Ordinanza n. 15551/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a più avvisi di addebito emessi per contributi previdenziali asseritamente non versati. In primo grado era stata dichiarata cessata la materia del contendere per cinque avvisi, mentre per altri due era stata rideterminata la somma dovuta ed era stata disposta la condanna alle spese. La corte d'appello ha confermato tale esito. In cassazione il soccombente ha dedotto tre censure: (1) violazione dell'art. 429 c.p.c. per la pretesa nullità della sentenza di primo grado, perché depositata senza udienza di discussione e senza lettura del dispositivo; (2) violazione dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018 per il rigetto del motivo di appello relativo alla mancata sospensione del giudizio, nonostante l'adesione alla definizione agevolata e la pendenza della rateazione del debito residuo; (3) motivazione illogica e violazione sui criteri di liquidazione delle spese, sia quanto alla loro attribuzione sia quanto all'importo liquidato oltre i parametri legali. Il ricorrente ha anche chiesto la sospensione del giudizio ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, richiesta respinta perché la norma riguarda controversie tributarie e non contributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la mancata celebrazione dell'udienza di discussione e la mancata lettura del dispositivo integrano una nullità della sentenza di primo grado, sanabile se non dedotta con specifico motivo di appello; il ricorrente non l'aveva fatto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la domanda di definizione agevolata non conteneva l'indicazione del giudizio pendente né l'impegno a rinunciarvi, e comunque la disciplina richiede il perfezionamento della definizione e la produzione della prova dei pagamenti per l'estinzione del giudizio. Ha dichiarato radicalmente inammissibile il terzo motivo perché non contestava la ratio della decisione sulla soccombenza virtuale e censurava in modo generico la liquidazione delle spese senza indicare il concreto aggravio economico subito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna spesa è stata liquidata in cassazione per difetto di attività difensiva effettiva dell'INPS e per la mera litis denuntiatio nei confronti dell'agente della riscossione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 429 c.p.c.
La mancata udienza di discussione e la mancata lettura del dispositivo costituiscono nullità della sentenza di primo grado, non inesistenza, e vanno dedotte con specifico motivo di appello per evitare la sanatoria ex art. 161 c.p.c.
art. 161 c.p.c.
Le nullità processuali della sentenza di primo grado si convertono in motivi di gravame e, se non dedotte in appello, si sanano.
art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018
La definizione agevolata non comporta automaticamente sospensione o estinzione del giudizio; l'estinzione è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti effettuati, oltre all'indicazione del giudizio e all'impegno alla rinuncia ove richiesti dalla domanda.
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
La sospensione prevista dalla norma riguarda solo le controversie tributarie nelle quali è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non le controversie contributive.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio nel termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per omissione dell'udienza di discussione o della lettura del dispositivo non è equiparabile a inesistenza dell'atto e deve essere fatta valere con specifico motivo di appello, altrimenti si sana.
- L'adesione a una definizione agevolata non determina di per sé la sospensione o l'estinzione del giudizio: occorre che la domanda indichi il processo interessato e che la definizione si perfezioni con prova dei pagamenti richiesti dalla legge.
- Chi contesta in cassazione la liquidazione delle spese processuali deve dedurre un concreto e specifico pregiudizio economico derivante dalla liquidazione illegittima, non bastando una censura generica sull'importo.
- Il giudice di legittimità non applica la sospensione prevista per le controversie tributarie a una lite contributiva sottratta all'ambito oggettivo della norma.
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