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Ordinanza

Ordinanza n. 12996/2026 - Roma, Sezione 2T

per l''ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto decreto cron. 1156/2018 della Corte d''Appello di Roma, emesso nella procedura R.G. 54712/2012 in data 18.09.2017, depositato in cancelleria il 05.03.2018.

Giustizia amministrativa202316343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Reclamo per chiarimenti e istanza del commissario ad acta di revoca dell’incarico nell’ambito dell’esecuzione di un decreto della Corte d’Appello di Roma ex l. 89/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nella fase di ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto della Corte d’Appello di Roma emesso ai sensi della l. 89/2001, il commissario ad acta, nominato con una precedente sentenza del TAR, ha proposto istanza ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. chiedendo la revoca dell’incarico, deducendo l’impossibilità di eseguire il decreto per il mancato inoltro, da parte dei creditori, delle dichiarazioni previste dall’art. 5-sexies l. 89/2001. Nel corso del giudizio, i creditori hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse all’esecuzione, comunicando che il Ministero della Giustizia aveva provveduto al pagamento del dovuto nell’agosto 2025.

La decisione

Il TAR ha preso atto del pagamento intervenuto e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’esecuzione del decreto. Ha quindi dichiarato improcedibile il reclamo per chiarimenti. In conseguenza dell’avvenuto pagamento, ha ritenuto esaurito l’incarico del commissario ad acta, senza necessità di revocarne formalmente l’incarico per l’impossibilità dedotta. Le spese della fase sono state compensate in ragione della peculiarità del reclamo e del suo esito.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    Disciplina l’istanza proposta dal commissario ad acta nell’ambito dell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l’istanza era diretta alla revoca dell’incarico.

  • art. 5-sexies l. 89/2001

    Prevede le dichiarazioni che i creditori devono inoltrare ai fini del pagamento del dovuto; il mancato inoltro era stato indicato dal commissario come causa impeditiva dell’esecuzione.

  • l. 89/2001

    Costituisce la base normativa del decreto della Corte d’Appello relativo al pagamento dell’equa riparazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso della fase di ottemperanza, il credito riconosciuto dal titolo giudiziale viene integralmente pagato dall’amministrazione, viene meno l’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio esecutivo e il relativo reclamo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il pagamento intervenuto durante la fase di ottemperanza determina l’esaurimento dell’incarico del commissario ad acta, anche quando il commissario abbia chiesto la revoca dell’incarico deducendo l’impossibilità di procedere all’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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