Cassazione Civile, Ordinanza n. 18946/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di rettifica doganale con cui l’ufficio aveva rideterminato diritti doganali e IVA relativi a merci importate nel luglio 2012 per conto di una società del gruppo Guess, includendo nel valore in dogana anche le royalties dovute per l’uso del marchio. La contribuente, quale spedizioniere doganale obbligato in solido, aveva impugnato l’atto; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato l’annullamento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., degli artt. 29 e 32 del Reg. CEE n. 2913/1992 e degli artt. 157, 159, 160 e 143 del Reg. CEE n. 2454/1993, lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente escluso che il pagamento delle royalties fosse una condizione della vendita delle merci. Secondo il ricorso, la CTR avrebbe interpretato in modo formalistico le clausole contrattuali e trascurato che il licenziante esercitava un controllo non solo qualitativo ma gestionale sui prodotti e sulla filiera produttiva, potendo così subordinare di fatto la vendita al pagamento delle royalties. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, richiamando la disciplina unionale sul valore in dogana e chiarendo che le royalties vanno aggiunte al valore delle merci quando non siano già incluse nel prezzo, si riferiscano alle merci da valutare e costituiscano condizione della vendita; nel caso di royalties pagate a soggetto diverso dal venditore, occorre verificare se vi sia un legame, diretto o indiretto, idoneo a integrare un controllo del licenziante sul venditore o sull’acquirente, anche alla luce degli indicatori del Commento n. 11 del Comitato del codice doganale. La Corte ha poi osservato che la CTR non aveva adeguatamente esaminato le clausole del contratto di licenza, limitandosi ad affermare l’assenza di prova di un controllo penetrante senza confrontarsi con gli indici contrattuali richiamati nel ricorso (standard produttivi, potere di rimozione del marchio, monitoraggio dei prodotti, approvazione di pubblicità e imballaggi, obblighi di presentazione del business plan, vincoli sui fornitori).
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi indicati sul valore in dogana e sulla rilevanza delle royalties. Dalla motivazione emerge che il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto, tramite l’analisi delle clausole contrattuali e dei relativi indici fattuali, se il pagamento delle royalties fosse condizione di vendita e se sussistesse un controllo del licenziante tale da giustificarne l’inclusione nel valore doganale.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale, ma la Corte censura la CTR per non avere correttamente interpretato le clausole del contratto di licenza alla luce dell’intero complesso negoziale.
art. 1363 c.c.
Richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto, non adeguatamente applicato dal giudice di merito.
art. 29 Reg. CEE n. 2913 del 1992
Norma richiamata nel motivo come parte del quadro sul valore in dogana.
art. 32 Reg. CEE n. 2913 del 1992
Le royalties, se non incluse nel prezzo e ricorrendo le condizioni previste, devono essere aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini della determinazione del valore doganale.
art. 157 Reg. CEE n. 2454 del 1993
Specifica quando i diritti di licenza concorrono alla formazione del valore doganale: devono riferirsi alle merci da valutare ed essere dovuti come condizione della vendita.
art. 159 Reg. CEE n. 2454 del 1993
Per i diritti di licenza relativi a marchi di fabbrica, l’integrazione nel valore doganale richiede ulteriori condizioni, tra cui l’assenza di libertà dell’acquirente di approvvigionarsi da altri fornitori non legati al venditore.
art. 160 Reg. CEE n. 2454 del 1993
Se il corrispettivo è pagato a un terzo, le condizioni si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata richiede tale pagamento all’acquirente.
art. 143 Reg. CEE n. 2454 del 1993
È richiamata la nozione di persone legate, comprensiva di rapporti di controllo di fatto o di diritto, diretti o indiretti.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel valore in dogana vanno inclusi i diritti di licenza quando non siano già compresi nel prezzo, siano specificamente riferiti alle merci importate e l’importatore sia tenuto a pagarli come condizione della vendita.
- La nozione di "condizione di vendita" non dipende da una formula espressa nel contratto, ma richiede una verifica sostanziale: occorre accertare se il venditore non avrebbe venduto le merci senza il pagamento del corrispettivo di licenza.
- Quando le royalties sono dovute a un soggetto diverso dal venditore, l’inclusione nel valore doganale richiede la prova di un legame diretto o indiretto tra venditore e licenziante, tale da consentire a quest’ultimo un controllo effettivo sulla vendita o sull’approvvigionamento delle merci.
- Ai fini dell’accertamento del controllo rilevante in materia doganale, non basta il mero controllo di qualità: occorre considerare nel loro insieme gli indici contrattuali e fattuali che mostrino un potere di orientamento o di costrizione del licenziante sulla filiera produttiva o commerciale.
- Il giudice di merito, investito della questione, deve esaminare puntualmente le clausole contrattuali e gli elementi indiziari pertinenti; una motivazione che si limiti a negare in astratto il controllo senza confrontarsi con tali indici è censurabile per falsa applicazione della disciplina sul valore in dogana.
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