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Sentenza

Sentenza n. 516/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot n. 12067 del 3.12.2025 recante da parte del Responsabile dell’Ufficio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per l’Unione dei comuni Terre a Levante del Comune di Andrano diniego dell’autorizzazione paesaggistica richiesta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza di 999 kWp e relative opere di connessione sito in Via Vecchia per Marittima; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 2.3.2026: - del provvedimento unico n. 2 del 2.2.2026 recante da parte del Responsabile dell’Area amministrativa sociale e del SUAP del Comune di Andrano diniego della PAS presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza di 999 kWp e relative opere di connessione sito in Via Vecchia per Marittima.

Giustizia amministrativa202600154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione paesaggistica per un impianto fotovoltaico a terra da 999 kWp e relative opere di connessione, nonché diniego della PAS per il medesimo intervento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell'autorizzazione paesaggistica, fondato sull'asserita incompatibilità dell'impianto con il PPTR, in quanto l'area ricadeva in un bene paesaggistico di notevole interesse pubblico e le Linee guida dell'Elaborato 4.4.1 avrebbero consentito soltanto impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Ha dedotto che le Linee guida non avessero valore vincolante; che fossero state superate dalla disciplina sopravvenuta in materia di aree idonee e PAS; che il diniego configurasse un divieto assoluto illegittimo di impianti FER a terra; che il progetto fosse concretamente compatibile con il paesaggio; che l'interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili dovesse essere adeguatamente ponderato; nonché la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e l'omessa considerazione dell'assenso della Soprintendenza formatosi per silenzio. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego della PAS, deducendo la violazione dell'art. 22 d.lgs. 199/2021, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'omessa ponderazione degli interessi e l'illegittimità derivata dal diniego paesaggistico.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando entrambi i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla natura non vincolante delle Linee guida del PPTR: l'amministrazione non poteva negare l'autorizzazione mediante il solo richiamo apodittico alle Linee guida e al loro rinvio dinamico contenuto nelle NTA, ma doveva esaminare le caratteristiche concrete del progetto e valutare la sua compatibilità con le specifiche esigenze di tutela paesaggistica dell'area. L'omessa valutazione concreta ha determinato carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Il diniego della PAS è stato inoltre ritenuto direttamente illegittimo per violazione dell'art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. 199/2021: ove l'impianto ricada in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, del medesimo decreto, il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante e l'autorità competente deve compiere autonome valutazioni sulle caratteristiche dell'impianto e sulla localizzazione, ponderando anche l'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Comune non poteva quindi limitarsi a recepire il diniego paesaggistico presupposto. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 79 NTA del PPTR

    è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell'Elaborato 4.4.1 "Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile"

    Il rinvio delle NTA alle Linee guida non rende queste ultime vincolanti come regole automatiche di esclusione; l'amministrazione deve comunque valutare in concreto la compatibilità del progetto.

  • art. 83 NTA del PPTR

    La classificazione dell'area e il richiamo alle Linee guida non consentono di negare automaticamente l'intervento senza una valutazione concreta delle sue caratteristiche e della sua localizzazione.

  • art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. 199/2021

    nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante

    Per gli impianti FER localizzati in aree idonee, il diniego di compatibilità paesaggistica non è decisivo e vincolante; l'autorità competente deve svolgere valutazioni autonome e ponderate.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter), d.lgs. 199/2021

    La riconducibilità del progetto alla categoria degli impianti localizzati in area idonea deve essere verificata in concreto sulla base dell'effettiva localizzazione e della documentazione progettuale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve illustrare le ragioni in fatto e in diritto della decisione, dando conto dell'esame concreto del progetto e della ponderazione degli interessi coinvolti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è stata dedotta dalla ricorrente in relazione al preavviso di diniego, ma il giudice ha definito la controversia sulla base della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria, assorbendo le ulteriori censure.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    Il mancato rilascio del parere della Soprintendenza è stato riportato nel diniego della PAS, senza che il TAR lo ritenesse decisivo ai fini della definizione della controversia.

Massime di principio

  • Le Linee guida paesaggistiche, anche quando siano richiamate dalle norme tecniche di un piano paesaggistico, non possono essere applicate come prescrizioni automaticamente preclusive se la loro natura è quella di raccomandazioni o indirizzi; il diniego deve fondarsi sulla valutazione concreta delle caratteristiche del progetto e della sua compatibilità con il paesaggio.
  • È illegittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica motivato con il solo richiamo apodittico a Linee guida che escludano una determinata tipologia di impianto, senza un'istruttoria sulle caratteristiche specifiche dell'intervento, sulla localizzazione e sulle effettive esigenze di tutela dell'area.
  • Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee ai sensi del d.lgs. 199/2021, il parere dell'autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante; l'amministrazione procedente deve quindi svolgere autonome valutazioni e non può limitarsi a recepire il diniego paesaggistico presupposto.
  • La valutazione paesaggistica relativa a un impianto FER in area idonea deve ponderare le caratteristiche costruttive e localizzative dell'impianto con l'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili, senza trasformare il vincolo paesaggistico in un divieto assoluto e generalizzato.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaImpianti da fonti rinnovabiliMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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