Sentenza n. 1290/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3646/2024 depositata in data 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3646/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il TAR ha precisato che il giudizio non riguarda le spese di lite liquidate dal giudice civile, distratte in favore del difensore, poiché rispetto a esse non è stata proposta domanda di ottemperanza. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente hanno evidenziato l'assenza di pagamenti, anche parziali; il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né fornito indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, attribuendogli il compito di provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente e di compiere tutti gli atti necessari, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni del ricorrente circa l'assenza di pagamenti, consente di ritenere non contestato il credito sia nell'an sia nel quantum ai fini dell'ottemperanza.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- L'oggetto del giudizio di ottemperanza resta delimitato alle obbligazioni specificamente dedotte: le spese di lite liquidate nel titolo, se non incluse nella domanda di ottemperanza, non possono essere comprese nell'accertamento giudiziale dell'inadempimento.
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