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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 287 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha definito un reclamo presentato contro Lanonium B.V. in relazione al funzionamento del sito dolcumento.com e alla possibilità, per l’utente, di accedere anche ad altri siti collegati con le stesse credenziali. Il caso è stato trattato nel quadro dello sportello unico, con autorità capofila olandese, che ha ritenuto il reclamo infondato dopo aver rilevato la correzione del bug tecnico segnalato. Non essendovi state obiezioni pertinenti e motivate e non avendo il reclamante fornito ulteriori osservazioni, il Garante ha disposto il rigetto del reclamo.

Rigetto del reclamo contro Lanonium B.V. per presunto trattamento illecito dei dati tramite il sito dolcumento.com e siti collegati

Rigetto del reclamo nei confronti di Lanonium B.V. per il funzionamento del sito dolcumento.com

Il Garante per la protezione dei dati personali ha definito un reclamo presentato contro Lanonium B.V. relativo al trattamento dei dati personali tramite il sito dolcumento.com e siti web collegati. Il procedimento si è svolto nel contesto del meccanismo dello sportello unico, poiché il titolare ha il proprio stabilimento unico nell’Unione europea in Olanda.

Origine del reclamo e contestazioni dell’interessato

Il reclamo è stato presentato l’11 marzo 2024 ed è stato integrato il 26 marzo 2024. L’interessato lamentava:

  • un presunto trattamento illecito dei propri dati personali;
  • la possibilità di accedere, tramite le credenziali create su dolcumento.com, anche ad altre pagine web riconducibili al medesimo circuito;
  • l’impossibilità, all’interno del sito, di scegliere se accettare o rifiutare il trasferimento dei dati personali a terzi.

Trasmissione all’autorità capofila olandese

Il Garante ha trasmesso il reclamo all’autorità di controllo olandese, quale autorità capofila, ai sensi dell’art. 56 GDPR e degli artt. 60 e seguenti del Regolamento. La trasmissione è avvenuta il 28 maggio 2024 nell’ambito della procedura IMI. La competenza è stata quindi gestita secondo il sistema del one-stop-shop.

Attività istruttoria svolta dalla NL SA

L’autorità olandese ha formulato due richieste di informazioni al titolare per chiarire come fosse possibile che l’account creato su dolcumento.com consentisse l’accesso ad altri siti senza una registrazione diretta dell’interessato.

Lanonium ha rappresentato che:

  • i dati personali degli utenti del sito potevano essere trasmessi a fornitori terzi che operano per conto della società o a partner commerciali, per finalità contrattuali;
  • il bug del software segnalato era stato risolto;
  • in particolare, il 24 marzo 2025 il fornitore di servizi informatici aveva comunicato la correzione del malfunzionamento.

Mancato riscontro dell’interessato e chiusura del reclamo

Il Garante ha trasmesso all’interessato i riscontri forniti dal titolare e lo ha invitato a formulare eventuali osservazioni. L’interessato non ha fornito alcun riscontro, nonostante fosse stato espressamente interpellato e informato dell’intenzione dell’autorità capofila di chiudere l’istruttoria. Il Garante ha quindi comunicato alla NL SA il mancato riscontro del reclamante e ha condiviso la prospettazione di chiusura del caso.

Valutazioni dell’autorità capofila

La NL SA ha proposto il rigetto del reclamo sulla base di alcune considerazioni principali:

  • la presunta violazione era già cessata;
  • le conseguenze della presunta violazione erano state annullate;
  • non vi erano prove di atti intenzionali da parte di Lanonium;
  • non emergevano gravi ripercussioni sull’interessato;
  • non risultavano altri reclami nei confronti di Lanonium.

Esito finale e base normativa

Poiché non sono state sollevate obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione, quest’ultimo è divenuto vincolante per l’autorità capofila e per le autorità di controllo interessate ai sensi dell’art. 60, par. 6, GDPR. Il Garante, ritenendo di dover adottare la decisione finale in quanto autorità interessata, ha disposto il rigetto del reclamo ai sensi dell’art. 60, par. 8, GDPR e dell’art. 18, comma 5, del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Impugnazione

Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Il ricorso va depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e meccanismo one-stop-shop

Il procedimento origina da un reclamo presentato al Garante l’11 marzo 2024 e integrato il 26 marzo 2024. Il reclamante lamentava un trattamento illecito dei propri dati personali da parte di Lanonium B.V. attraverso il sito dolcumento.com, segnalando la possibilità di accedere con le stesse credenziali ad altri siti collegati e l’assenza di una scelta tra accettazione e rifiuto del trasferimento dei dati a terzi. Poiché il titolare ha lo stabilimento unico nell’Unione europea in Olanda, il caso è stato trasmesso all’autorità di controllo olandese quale autorità capofila ai sensi degli artt. 56 e 60 e ss. del GDPR.

Istruttoria svolta dall’autorità capofila

La NL SA ha chiesto due volte informazioni al titolare, chiarendo il motivo per cui l’account creato su dolcumento.com consentisse l’accesso ad altri siti pur senza una registrazione diretta dell’interessato. Lanonium ha spiegato che i dati degli utenti potevano essere trasmessi a fornitori terzi o partner commerciali per finalità contrattuali e ha poi comunicato che il bug del software era stato risolto il 24 marzo 2025 dal proprio fornitore informatico.

Esito istruttorio e posizione del reclamante

Il Garante ha trasmesso al reclamante i riscontri ricevuti dal titolare e lo ha interpellato espressamente in merito alla possibile chiusura del caso. Il reclamante non ha però fornito osservazioni. Il Garante ha quindi informato la NL SA del mancato riscontro e ha manifestato assenso alla chiusura del reclamo.

Decisione della NL SA e vincolatività

L’autorità capofila ha proposto il rigetto del reclamo, rilevando che la presunta violazione era cessata, che le conseguenze erano state annullate, che non vi erano prove di condotte intenzionali né di gravi ripercussioni per l’interessato e che non risultavano altri reclami riguardanti Lanonium. Non essendo state sollevate obiezioni pertinenti e motivate, il progetto di decisione è divenuto vincolante ai sensi dell’art. 60, par. 6, GDPR.

Provvedimento finale del Garante

In applicazione dell’art. 60, par. 8, GDPR e dell’art. 18, comma 5, del Regolamento del Garante n. 1/2019, il Garante ha concluso il procedimento con il rigetto del reclamo presentato nei confronti di Lanonium B.V. Il provvedimento non irroga sanzioni né impone misure correttive.

Come è indicizzato

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