Sentenza n. 269/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, n. 3156/2024, pubblicata il 17.10.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 08.11.2024, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l’effetto, - dichiara che il ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura complessiva di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in favore del ricorrente del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 1.500,00 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; compensa le spese di lite” e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto al docente il diritto alla Carta elettronica per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro n. 3156/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero l’8 novembre 2024. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto del docente all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura complessiva di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi. Il ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma dovuta e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso di ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, il Ministero aveva integralmente soddisfatto la pretesa riconosciuta dal giudicato mediante il pagamento della somma dovuta. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui tale pronuncia presuppone un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tale da non lasciare alcuna utilità residua alla decisione di merito. Pur dichiarando improcedibile il ricorso, il TAR ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, in applicazione del principio di soccombenza, liquidandole in euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario, eseguito dal Ministero nel corso del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso di ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Rileva, unitamente all’art. 91 c.p.c., per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
In base al principio di soccombenza, le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, benché la domanda sia stata dichiarata improcedibile per intervenuta soddisfazione.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato priva il ricorrente di ogni ulteriore utilità concreta e determina la cessazione della materia del contendere, con declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere richiede che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, senza lasciare residui profili utili alla pronuncia di merito o all’esercizio di poteri sostitutivi.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude, di per sé, la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, che possono essere poste a suo carico in applicazione del principio di soccombenza quando l’adempimento intervenga dopo la proposizione del ricorso.
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