Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1025/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Delibera del Consiglio comunale n. 44 del 12 settembre 2025 e conseguente modifica unilaterale della convenzione del 30 luglio 2008 relativa a misure compensative per impianti eolici

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha chiesto l'accertamento del diritto a rinegoziare o adeguare la convenzione stipulata nel 2008 per renderla conforme alle Linee guida ministeriali del 10 settembre 2010, richiamando una precedente sentenza del Consiglio di Stato e la giurisprudenza costituzionale sulla natura e ammissibilità delle misure compensative. Dopo interlocuzioni e scambi di proposte non conclusivi, il Comune ha predisposto e approvato unilateralmente, con delibera consiliare, una modifica della convenzione, fissando le misure compensative al 3% dei proventi, inclusi gli incentivi, derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta. La società ha rifiutato di accettare la modifica. Il Comune ha quindi proposto un'azione di accertamento e, in subordine o connessa, una domanda di adempimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., sostenendo che si trattasse di un diritto soggettivo alla regolarizzazione della convenzione e all'esecuzione dell'obbligo derivante dalla precedente pronuncia del Consiglio di Stato. La società ha eccepito il difetto assoluto e relativo di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse la legittimità di un atto paritetico e, in concreto, la determinazione di obbligazioni patrimoniali collocate a valle della convenzione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che tanto l'azione di accertamento quanto la domanda ex art. 2932 c.c. siano astrattamente proponibili davanti a un'autorità giudiziaria. Ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per difetto relativo di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia non riguardava la conclusione dell'accordo sostitutivo né l'esercizio di poteri autoritativi, ma esclusivamente la rinegoziazione dell'importo delle misure compensative previste dalla convenzione, ossia questioni patrimoniali relative al contenuto e all'adempimento di un rapporto paritetico già instaurato. Il petitum sostanziale era pertanto collocato 'a valle' dell'accordo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria. Il TAR ha indicato la possibilità di riproporre l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. e ha condannato il Comune al pagamento di 2.500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 104/2010

    controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo

    La giurisdizione amministrativa esclusiva sugli accordi non si estende alle controversie aventi esclusivamente a oggetto questioni patrimoniali collocate a valle dell'accordo, relative al contenuto e all'adempimento di obbligazioni in un rapporto paritetico.

  • art. 11 d.lgs. 104/2010

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dalla legge.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è astrattamente proponibile davanti all'autorità giudiziaria, ma la relativa controversia appartiene al giudice ordinario quando riguarda obbligazioni patrimoniali di un rapporto paritetico.

  • D.M. 10 settembre 2010

    Le Linee guida ministeriali sono richiamate dal Comune quale parametro per la rinegoziazione della convenzione e delle misure compensative, senza però determinare la giurisdizione amministrativa sulla controversia patrimoniale.

Massime di principio

  • Le controversie relative ad accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi appartengono alla giurisdizione ordinaria quando il petitum sostanziale riguarda esclusivamente questioni patrimoniali collocate a valle della conclusione dell'accordo, concernenti la delimitazione del contenuto del rapporto o l'adempimento delle obbligazioni.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva prevista per gli accordi sostitutivi non opera quando la controversia non investe né la formazione o conclusione dell'accordo né l'esercizio di poteri autoritativi, ma un rapporto paritetico già perfezionato tra amministrazione e privato.
  • La qualificazione formale della domanda come azione di accertamento o come domanda ex art. 2932 c.c. non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione; occorre individuare il petitum sostanziale e verificare se esso attenga all'esercizio del potere amministrativo oppure all'esecuzione di obbligazioni patrimoniali.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a., nei termini e con gli effetti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.