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Ordinanza

Ordinanza n. 1582/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n.1143, emanato dall'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi in data 05/12/2025;

Giustizia amministrativa202601116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emanato dall'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio. Ai fini della decisione sulla domanda cautelare, il TAR ha rilevato che l'Amministrazione aveva depositato un rapporto difensivo non pertinente al ricorrente, riferito a un altro soggetto, e ha quindi ritenuto necessario acquisire un rapporto documentato e pertinente sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né ha definito la domanda cautelare. Ha disposto, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., un incombente istruttorio a carico del Ministero resistente, consistente nel deposito di un rapporto difensivo documentato e pertinente ai fatti di causa entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Ha fissato la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate all'esito del definitivo esame della domanda cautelare; il dispositivo reca altresì la formula "nulla per le spese".

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    per quanto emerge dal testo

    La disposizione è richiamata quale base della trattazione cautelare e dell'acquisizione dell'incombente istruttorio necessario per decidere sulla domanda di sospensione.

Massime di principio

  • Quando, nella fase cautelare, l'amministrazione deposita una relazione riferita a un soggetto diverso da quello ricorrente, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire un rapporto documentato e pertinente sui fatti di causa prima di decidere sulla sospensione dell'atto impugnato.
  • La domanda cautelare non può essere definita sulla base di una relazione amministrativa non pertinente al ricorrente e ai fatti oggetto del giudizio; la decisione deve essere preceduta dall'acquisizione degli elementi istruttori necessari.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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