Ordinanza n. 1582/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n.1143, emanato dall'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi in data 05/12/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emanato dall'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio. Ai fini della decisione sulla domanda cautelare, il TAR ha rilevato che l'Amministrazione aveva depositato un rapporto difensivo non pertinente al ricorrente, riferito a un altro soggetto, e ha quindi ritenuto necessario acquisire un rapporto documentato e pertinente sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né ha definito la domanda cautelare. Ha disposto, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., un incombente istruttorio a carico del Ministero resistente, consistente nel deposito di un rapporto difensivo documentato e pertinente ai fatti di causa entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Ha fissato la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate all'esito del definitivo esame della domanda cautelare; il dispositivo reca altresì la formula "nulla per le spese".
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
per quanto emerge dal testo
La disposizione è richiamata quale base della trattazione cautelare e dell'acquisizione dell'incombente istruttorio necessario per decidere sulla domanda di sospensione.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, l'amministrazione deposita una relazione riferita a un soggetto diverso da quello ricorrente, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire un rapporto documentato e pertinente sui fatti di causa prima di decidere sulla sospensione dell'atto impugnato.
- La domanda cautelare non può essere definita sulla base di una relazione amministrativa non pertinente al ricorrente e ai fatti oggetto del giudizio; la decisione deve essere preceduta dall'acquisizione degli elementi istruttori necessari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →