Sentenza del 28/03/2018 n. 7641 - Corte di Cassazione
Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - Esclusioni - Convenzione di lottizzazione - Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali - Imponibilità ai fini IVA e delle imposte sul reddito - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2000, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa fatturazione ai fini IVA e la mancata contabilizzazione di ricavi ai fini delle imposte sul reddito, riferiti alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria eseguite in favore del Comune di Matera. Tali opere erano state realizzate in attuazione di una convenzione di lottizzazione e in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali. La ricorrente sosteneva che l'operazione non fosse imponibile, né ai fini IVA né ai fini delle imposte dirette.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso e ha ritenuto non imponibile, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sul reddito, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria prevista dalla convenzione. La prestazione costituisce infatti una modalità alternativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione e mantiene la natura di prestazione patrimoniale imposta, senza configurare un'operazione sinallagmatica o una componente positiva di reddito. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 342 del 2000, art. 51
Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
La norma conferma la non rilevanza ai fini IVA delle cessioni di aree o opere di urbanizzazione effettuate a scomputo degli oneri o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. La Corte ha ritenuto che la stessa conclusione fosse comunque desumibile dai principi generali, anche senza attribuire alla norma efficacia retroattiva.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2 e 3
Le disposizioni definiscono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. Nel caso concreto, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione non costituisce un'operazione imponibile, perché rappresenta l'adempimento alternativo di un obbligo pubblicistico e non una prestazione resa nell'ambito di un rapporto sinallagmatico.
Legge n. 10 del 1977
La realizzazione delle opere di urbanizzazione può sostituire il pagamento dei contributi e degli oneri urbanistici dovuti al Comune. Tale equivalenza impedisce di trattare fiscalmente in modo diverso il pagamento in denaro e l'esecuzione diretta delle opere.
T.U.I.R., artt. da 52 a 77
Le norme in materia di determinazione del reddito d'impresa non consentono di qualificare come ricavo imponibile il valore delle opere realizzate in sostituzione degli oneri di urbanizzazione, poiché manca una componente positiva di reddito autonomamente conseguita.
Legge n. 212 del 2000, art. 1
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle contestazioni sulla corretta interpretazione della disciplina tributaria, ma il suo esame è rimasto assorbito in conseguenza dell'accoglimento dei motivi principali.
Cassazione, sentenza n. 15660 del 9 luglio 2014
La Corte ha affermato che l'esecuzione di opere di urbanizzazione in attuazione di una convenzione di lottizzazione costituisce una modalità alternativa al pagamento degli oneri urbanistici e non è un'operazione imponibile ai fini IVA, in assenza di un rapporto sinallagmatico.
Massime di principio
- Quando un privato realizza opere di urbanizzazione direttamente in favore del Comune, in attuazione di una convenzione urbanistica e in sostituzione del pagamento degli oneri, l'operazione è generalmente esclusa dal campo IVA.
- La qualificazione fiscale dipende dalla funzione pubblicistica dell'obbligo: l'esecuzione delle opere deve essere effettivamente alternativa al pagamento degli oneri e non costituire una prestazione commerciale autonoma.
- La sostituzione del pagamento in denaro con la realizzazione delle opere non deve produrre un diverso trattamento fiscale: non è imponibile il pagamento degli oneri e, per ragioni di parità, non è imponibile neppure il loro assolvimento mediante opere.
- Ai fini delle imposte sul reddito, il valore delle opere eseguite in sostituzione degli oneri urbanistici non costituisce automaticamente un ricavo o una componente positiva imponibile, poiché non rappresenta un corrispettivo autonomo conseguito dal privato.
- È necessario verificare il contenuto della convenzione, il collegamento diretto tra opere e oneri urbanistici, l'assenza di un corrispettivo ulteriore e la natura effettivamente pubblicistica del rapporto con l'ente.
- La disciplina può non essere applicabile se le opere sono realizzate nell'ambito di un rapporto contrattuale autonomo, dietro pagamento di un corrispettivo distinto o per finalità diverse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 363 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 589 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 592 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 28 mar 2018Sentenza del 28/03/2018 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →