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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06512/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall’escussione, da parte di un Comune, di una polizza fideiussoria collegata a un contratto di permuta. La società garante aveva chiesto l’accertamento dell’inefficacia/invalidità dell’escussione, sostenendo che la garanzia fosse scaduta prima dell’inadempimento del debitore principale e che, comunque, l’escussione fosse abusiva perché basata su una garanzia invalida, inefficace o estinta, con riferimento agli artt. 1955 c.c. e 1227, comma 2, c.c. Il Comune, rimasto soccombente nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; 2) violazione dei criteri di interpretazione del contratto e delle norme sulla conservazione del negozio, sostenendo che la fideiussione dovesse essere letta come efficace sino al termine dell’adempimento del contratto principale; 3) contraddittorietà della decisione, perché la polizza sarebbe stata considerata al contempo efficace e inutile; 4) violazione delle norme ermeneutiche e dell’art. 2965 c.c. sulla decadenza convenzionale; 5) erronea mancata ammissione di prove orali ritenute decisive e insussistenza dell’incapacità a testimoniare dei rappresentanti delle società coinvolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione comprensibile e non apparente, avendo spiegato sulla base dei documenti che la polizza e la relativa appendice, sottoscritta anche dal nuovo beneficiario, indicavano la scadenza al 31 dicembre 2011; pertanto, nel 2014 la garanzia era già estinta e non poteva essere escussa. Ha ritenuto inammissibili o comunque non scrutinabili nel merito i motivi secondo, terzo e quarto, perché diretti a ottenere una rivalutazione della fattispecie concreta e delle prove, senza un corretto confronto con i canoni legali di ermeneutica contrattuale e senza rispettare gli oneri di specificità del ricorso per cassazione; inoltre, per alcuni profili, operava la preclusione da doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per difetto di interesse, osservando che l’eventuale ammissione delle prove orali non avrebbe comunque condotto a una decisione diversa, e che la valutazione di ammissibilità delle prove è di regola insindacabile in cassazione salvo specifiche violazioni processuali o vizi logici non ravvisabili nel caso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione deve tradursi in un’anomalia costituzionalmente rilevante risultante dal testo della sentenza.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto resta indagine di fatto del giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per motivazione radicalmente inadeguata.

  • art. 1363 c.c.

    I canoni ermeneutici vanno applicati in modo coordinato sull’intero testo negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    L’interpretazione del contratto deve essere improntata a buona fede.

  • art. 1367 c.c.

    Tra più interpretazioni possibili deve preferirsi quella che consenta l’efficacia del contratto, ma il ricorso a tale criterio non può sostituire la valutazione di merito se la lettura prescelta è logicamente e testualmente sostenibile.

  • art. 1431 c.c.

    È richiamato dal ricorrente ma non risulta decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici non possono essere usate per sovvertire una valutazione di fatto sorretta da documenti e da motivazione congrua.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze sul governo delle prove non possono risolversi in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio in sede di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, salvo il caso di violazione del paradigma legale di valutazione.

  • art. 1325 c.c.

    È invocato in relazione al requisito dell’accordo, ma la Corte non ne trae un diverso esito decisorio.

  • art. 1669 c.c.

    È menzionato solo come riferimento al preteso interesse alla copertura assicurativa, senza incidenza decisiva nella soluzione della lite.

  • art. 2965 c.c.

    La censura sulla decadenza convenzionale non è stata scrutinata nel merito perché articolata in modo generico e confuso.

  • art. 244 c.p.c.

    La dedotta omissione di prove orali non è stata ritenuta idonea a determinare cassazione della sentenza.

  • art. 246 c.p.c.

    La lamentata incapacità a testimoniare dei rappresentanti societari è stata disattesa; la persona fisica che rappresenta legalmente la società è incompatibile con la veste di testimone.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo istruttorio, ma privo di rilievo decisivo nella decisione finale.

  • artt. 2721-2725 c.c.

    Le censure sulla prova testimoniale e sui limiti alla prova orale sono state ritenute inammissibili o infondate nel caso concreto.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il motivo che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a denunciare l’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce la distinzione tra violazione di legge/nullità della sentenza e mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge richiede l’erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza va dedotta solo quando il vizio processuale o motivazionale emerge nei limiti rigorosi ammessi dal sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è sostanzialmente precluso/irricevibile nei limiti della doppia conforme, quando volto a sollecitare l’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata la condanna al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta che la parte soccombente la ritenga insufficiente o non persuasiva.
  • La censura per violazione dei criteri di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni violati, spiega in che modo il giudice se ne sia discostato e trascrive i passaggi rilevanti del testo negoziale; non è consentito chiedere in cassazione una mera rivalutazione dell’interpretazione data dal giudice di merito.
  • L’accertamento della volontà contrattuale e del contenuto di una garanzia è un giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile in cassazione soltanto per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione radicalmente inadeguata.
  • Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi, non è deducibile come omesso esame di fatti decisivi una censura che, in sostanza, mira a riesaminare il merito della prova.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali è censurabile in cassazione solo in casi specifici, come violazione di regole processuali, omissione di prove decisive o manifesta arbitrarietà della valutazione istruttoria; altrimenti la valutazione di ammissibilità resta riservata al giudice di merito.
  • La persona fisica che rappresenta legalmente una società non può, per tale sola ragione, assumere contemporaneamente la veste di testimone nel medesimo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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