Cassazione Penale, Ordinanza n. 19954/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità dell'unico motivo di ricorso, ritenuto non idoneo a scalfire una motivazione già congrua sul trattamento punitivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 27/09/2024. Dall'ordinanza risulta che il ricorso era affidato a un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 133 c.p., cioè al trattamento sanzionatorio. La Corte lo ha ritenuto del tutto generico, perché fondato su deduzioni astratte e prive sia delle specifiche ragioni di diritto sia dei dati di fatto necessari a sostegno della richiesta. È stato rilevato, inoltre, che la motivazione sulla pena era sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, mentre in appello era stato formulato un unico motivo in punto di responsabilità.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La doglianza sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con una motivazione della sentenza che sia congrua e non illogica; un motivo generico, astratto e privo di specifici dati fattuali e giuridici è inidoneo a fondare il ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che censura la determinazione della pena deve indicare in modo specifico gli errori di diritto o di motivazione e i dati fattuali rilevanti, non essendo sufficiente una critica astratta o meramente assertiva.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando la doglianza si limita a contestazioni generiche e non si confronta efficacemente con una motivazione della sentenza di merito che sia sufficiente, coerente e non manifestamente illogica.
- La deduzione del vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, se il giudice di appello ha già esaminato le deduzioni difensive in modo adeguato.
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