Sentenza n. 1362/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso civico generalizzato del 21 gennaio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza di accesso civico generalizzato presentata via PEC il 21 gennaio 2026, deducendo la violazione dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 97 Cost., il silenzio-inadempimento e l'eccesso di potere per inerzia. Ha sostenuto l'applicabilità del rito ex art. 116 c.p.a., la tempestività del ricorso e la fondatezza della pretesa ostensiva, chiedendo l'annullamento del silenzio, l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di ostensione dei documenti. L'amministrazione ha riferito di avere trasmesso l'istanza al controinteressato il 16 febbraio 2026 e, in assenza di opposizione, di avere inviato al ricorrente il 2 marzo 2026 i link per la consultazione e il download della documentazione. Il ricorrente ha successivamente rinunciato all'istanza cautelare e, il 6 maggio 2026, al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., rilevando che la dichiarazione di rinuncia era stata resa nel rispetto delle previsioni di legge e che l'amministrazione resistente non vi si era opposta, come richiesto dall'art. 84 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione dell'andamento complessivo della vicenda. La sentenza non ha quindi deciso nel merito la fondatezza del diritto di accesso.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 33/2013
Norma invocata dal ricorrente quale fondamento del diritto all'accesso civico generalizzato; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 116 c.p.a.
Norma indicata dal ricorrente quale rito applicabile alla controversia in materia di accesso; la sentenza non affronta la questione per effetto dell'estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Fondamento della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione in presenza dei relativi presupposti e dell'assenza di opposizione della parte resistente.
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale richiamato dal ricorrente, non esaminato nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando è resa nel rispetto delle prescrizioni di legge e la parte resistente non vi si oppone, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a.
- In un giudizio avverso il silenzio su un'istanza di accesso civico generalizzato, l'effettiva ostensione della documentazione richiesta non impedisce al ricorrente di rinunciare al ricorso; se la rinuncia è validamente formulata e non è opposta dall'amministrazione, il giudice dichiara l'estinzione senza esaminare nel merito la pretesa ostensiva.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell'andamento complessivo della vicenda, anche quando il giudizio si estingue per rinuncia.
Come è indicizzato
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