Cassazione Civile, Ordinanza n. 05687/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imputandogli canoni di locazione non dichiarati per un immobile di sua proprietà ad uso non abitativo. In giudizio sosteneva che quei canoni non erano stati effettivamente percepiti per l’inadempimento dell’inquilino e che il contratto di locazione si era risolto di diritto in forza di clausola risolutiva espressa, dopo l’invio di diffide stragiudiziali ex art. 1456 c.c. I giudici di merito avevano respinto il ricorso; in Cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere la sentenza d’appello considerato la risoluzione del contratto e le diffide prodotte. Con il secondo motivo denunciava, ex art. 360, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 112, 99 e 132 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c., lamentando una decisione pronunciata su una diversa prospettazione (mancata diffida ex art. 1454 c.c.) e quindi ultra/extra petita rispetto a quanto effettivamente dedotto, cioè la risoluzione ex art. 1456 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la sentenza impugnata aveva in realtà considerato la circostanza della risoluzione del contratto, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale sul regime tributario dei redditi non effettivamente percepiti e valorizzando il principio di capacità contributiva correlato alla disponibilità dell’immobile, non alla sola effettiva riscossione dei canoni. Ha respinto anche il secondo motivo perché dalla lettura della decisione di merito emergeva che il giudice d’appello aveva preso in esame sia l’ipotesi dell’art. 1454 c.c. sia quella dell’art. 1456 c.c., sicché non vi era stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; non sono state liquidate spese per mancanza di difese dell’intimata; inoltre, trattandosi di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio è sindacabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione, cioè per anomalie motivazionali radicali e non per semplice insufficienza argomentativa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura per error in procedendo non era fondata perché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato le questioni dedotte.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice di merito aveva affrontato le domande/eccezioni effettivamente proposte.
art. 99 c.p.c.
Richiamato come parametro della corrispondenza tra domanda e pronuncia, senza ravvisarne violazione.
art. 132, comma 2, c.p.c.
Richiamato insieme agli altri parametri processuali, ma non violato in concreto.
art. 2907 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente nel dedurre un vizio processuale; la Corte non ne ha ravvisato violazione.
art. 1454 c.c.
Citato nel ragionamento della sentenza di merito come ipotesi alternativa di diffida ad adempiere, ma non decisivo per l’accoglimento della censura.
art. 1456 c.c.
La Corte ha preso atto che la vicenda invocava una clausola risolutiva espressa; tuttavia ha ritenuto che il giudice di merito avesse comunque esaminato tale circostanza.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del ricorso è avvenuta in coerenza con la proposta del consigliere, con applicazione della disciplina sulle conseguenze sanzionatorie per la trattazione conforme.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha ritenuto applicabile la condanna alla somma equitativa e all’ulteriore somma prevista dal quarto comma, quale reazione all’abuso del processo/opposizione dilatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie estreme: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio motivazionale.
art. 1456 c.c.
La risoluzione di diritto invocata dal ricorrente non è stata ritenuta decisiva ai fini fiscali, poiché la Corte ha valorizzato la disponibilità dell’immobile ai fini della capacità contributiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali radicali, non essendo più denunciabile il semplice difetto di sufficienza o la diversa valutazione delle prove.
- Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. quando la sentenza di merito, pur non recependo la tesi della parte, abbia comunque esaminato le questioni e i fatti storici rilevanti dedotti in causa.
- In materia tributaria, ai fini dell’imposizione sui redditi da locazione, la disponibilità del bene può assumere rilievo anche quando i canoni non siano stati effettivamente percepiti, secondo il principio di capacità contributiva richiamato dalla giurisprudenza costituzionale.
- La deduzione di una clausola risolutiva espressa o di una diffida ad adempiere deve essere scrutinata nel contesto complessivo della motivazione; la censura non può essere accolta se la decisione di merito abbia comunque considerato entrambe le possibili ricostruzioni fattuali e giuridiche.
- La conformità della decisione finale alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può giustificare l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in funzione dissuasiva rispetto a opposizioni meramente dilatorie.
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