Sentenza n. 2433/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L'ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 44091 del 27/04/2025 cfr. all.1) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni, e. PER LA DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ricorrendone i presupposti, del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’accoglimento della predetta istanza in ragione della sussistenza, in capo alla parte interessata, del requisito dell'abilitazione all'insegnamento (o dell’avvenuto riconoscimento, qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stata conseguita all’estero) in assenza della quale non è consentito nel nostro ordinamento l'acquisto del titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna, presentata il 27 aprile 2025. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, assumendo che fosse decorso il termine applicabile, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., la dichiarazione del diritto all'accoglimento dell'istanza, in ragione della sussistenza del requisito dell'abilitazione all'insegnamento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'adozione di un provvedimento espresso né l'esistenza di circostanze impeditive dell'obbligo di provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: esistenza di una formale istanza e scadenza del termine senza adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha interpretato l'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007 nel senso che il procedimento deve concludersi entro un termine massimo di quattro mesi: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni, cui si aggiungono tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento. Poiché tale termine era decorso senza decisione, il Tribunale ha accertato l'illegittimità del silenzio e ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura seriale dei procedimenti. Ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il responsabile del Dipartimento competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. La domanda diretta a ottenere l'accoglimento sostanziale dell'istanza non è stata accolta mediante sostituzione del giudice all'amministrazione: il dispositivo si limita a ordinare la conclusione del procedimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento e di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Prevede, ricorrendone i presupposti, la possibilità di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta; nel caso concreto il giudice ha ordinato la conclusione del procedimento senza disporre direttamente l'accoglimento dell'istanza.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea nel Ministero competente per l'istruzione.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le integrazioni, il termine complessivo massimo individuato dal giudice è di quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e ora Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero competente ha l'obbligo di adottare un provvedimento espresso quando sia stata presentata una formale istanza e sia decorso il termine procedimentale senza decisione.
- Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, il procedimento di riconoscimento si conclude, al massimo, entro quattro mesi dalla domanda, computando trenta giorni per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni, oltre ai tre mesi per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento.
- L'accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento comporta l'ordine all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice; in caso di ulteriore inerzia può essere nominato un commissario ad acta.
- La natura seriale o di massa dei procedimenti amministrativi può giustificare l'assegnazione di un termine giudiziale per provvedere più ampio di quello ordinario, senza escludere l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento.
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