Sentenza del 12/06/2018 n. 2667 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cessione di ramo d'azienda - Rideterminazione del valore di cessione e dell'avviamento aziendale - Metodo del risultato medio del triennio - Scelta del parametro reddituale di riferimento - Obbligo di considerare tutte le componenti di costo - Utilizzo del ROL (reddito operativo lordo) in luogo del reddito netto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fondata sull’utilizzo del solo ROL è stata ritenuta illegittima. Il ROL non rappresenta infatti un parametro completo, perché esclude costi e componenti negative potenzialmente rilevanti nella determinazione della redditività effettiva. La stima dell’avviamento deve basarsi su un risultato reddituale idoneo a rappresentare fedelmente la situazione economico-finanziaria dell’azienda, considerando tutte le componenti di costo rilevanti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la correttezza del parametro reddituale utilizzato per stimare l’avviamento di un ramo d’azienda ceduto. L’Amministrazione aveva applicato il metodo del risultato medio del triennio assumendo come riferimento il ROL, cioè il reddito operativo lordo, senza considerare componenti negative quali ammortamenti, svalutazioni, oneri finanziari e imposte. Il ricorrente contestava tale criterio, sostenendo che il valore dovesse essere determinato considerando il reddito netto effettivo del periodo, così da riflettere la reale situazione economica e finanziaria del ramo ceduto.
Massime di principio
- Nella determinazione fiscale dell’avviamento di un’azienda o di un ramo d’azienda, il parametro reddituale deve riflettere la redditività effettiva e non può limitarsi al solo reddito operativo lordo.
- L’utilizzo del ROL, escludendo ammortamenti, svalutazioni, oneri finanziari e imposte, può sovrastimare il valore dell’azienda e rendere illegittima la rideterminazione dell’avviamento.
- Quando si applica il metodo del risultato medio del triennio, occorre valutare il reddito netto o comunque un indicatore che consideri tutte le componenti economiche rilevanti.
- Una stima dell’avviamento deve essere adeguatamente motivata e coerente con la reale situazione economica e finanziaria del ramo ceduto; un metodo selettivo che ometta costi significativi può essere contestato.
- La decisione non implica che il ROL sia sempre inutilizzabile come indicatore economico, ma che non può essere assunto da solo quale base completa per la rideterminazione del valore fiscale dell’avviamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 giu 2018Sentenza del 12/06/2018 n. 208 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 12 giu 2018Sentenza del 12/06/2018 n. 686 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 12 giu 2018Sentenza del 12/06/2018 n. 729 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 12 giu 2018Sentenza del 12/06/2018 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 giu 2018Sentenza del 12/06/2018 n. 1167 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 giu 2018Sentenza del 12/06/2018 n. 1174 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →