Sentenza n. 975/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 26 marzo 2024 n. 133.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 26 marzo 2024 n. 133, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 26 marzo 2024 n. 133. La sentenza di cognizione aveva condannato il Ministero ad assegnare a ciascun ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico individuato nel titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha formulato contestazioni nel merito e non ha dato esecuzione al giudicato. I ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute dal titolo. Per l'ulteriore ipotesi di inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quantificandola in 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente di promuovere l'esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può imporre una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nella fattispecie la penalità è stata fissata in 10 euro giornalieri fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, verificato il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e accertata l'inottemperanza dell'amministrazione, deve ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine congruo e specificare le attività necessarie per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni nel merito da parte dell'amministrazione e la mancata esecuzione del titolo giudiziale giustificano l'accoglimento della domanda esecutiva quando il contenuto dell'obbligo amministrativo è determinato o determinabile.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, con funzione sostitutiva, stabilendo che provveda entro un termine successivo qualora l'amministrazione non adempia all'ordine giudiziale.
- Su richiesta della parte vittoriosa, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere quantificata per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.
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