Cassazione Penale, Sentenza n. 2390/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato le condanne del Tribunale di Ascoli Piceno per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e, per Gentile, anche per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) con contestuale aumento per continuazione. Le difese hanno contestato la configurabilità degli illeciti sostenendo che le condotte si sarebbero verificate in un momento in cui l'atto d'ufficio (accompagnamento in caserma per identificazione) era già avvenuto e dunque non vi sarebbe stata volontà di ostacolare; Imbrogno ha poi dedotto uno stato di crisi e sovradosaggio farmacologico che avrebbe inciso sulla sua capacità di volontà. Gentile ha altresì censurato la mancata determinazione dell'aumento di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericità, ritenendo che le doglianze fossero sostanzialmente volte a ottenere una rivalutazione fattuale non consentita in questa sede e che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e dettagliata. Ha ritenuto irrilevante, in mancanza di dati clinici significativi, il sovradosaggio riferito per Imbrogno; ha inoltre escluso l'ammissibilità del motivo relativo all'aumento di pena quando non dedotto in sede di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. In sede di merito le pene inflitte dal Tribunale erano: Gentile mesi 7 di reclusione (art. 337 e art. 341-bis c.p.), Imbrogno mesi 6 di reclusione (art. 337 c.p.), confermate in appello.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede condotte di violenza o minaccia dirette a impedire l'operato degli agenti. La Corte ha ritenuto che le calci, i pugni e le frasi minacciose rivolte agli agenti integrassero l'elemento materiale e la consapevolezza del fatto, anche se i difensori sostenevano che l'accompagnamento per identificazione fosse già avvenuto.
art. 341-bis cod. pen.
L'illecito di oltraggio a pubblico ufficiale richiede che le offese siano percepite da terzi. La Corte distrettuale ha ritenuto provata la percezione delle frasi oltraggiose da parte di una pluralità di presenti, sufficiente a integrare il reato contestato a carico del Gentile.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
La norma sulla continuazione è stata richiamata per giustificare l'aumento di pena; la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto inammissibile il motivo che censurava la mancata determinazione dell'aumento poiché tale doglianza non era stata specificamente dedotta in sede di merito.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti quando la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e adeguatamente argomentata; i ricorsi che puntano a una diversa valutazione probatoria sono spesso inammissibili.
- Il consumo di farmaci o uno stato di agitazione non esclude automaticamente la responsabilità penale: occorrono dati clinici significativi che dimostrino un'incapacità di intendere o di volere rilevante ai fini penali.
- Per configurare la resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che le condotte abbiano avuto la capacità di impedire o ostacolare l'azione degli agenti; il problema temporale rispetto all'atto d'ufficio va valutato nel contesto fattuale e probatorio complessivo.
- L'oltraggio richiede la percezione dell'offesa da parte di terzi; dichiarazioni offensive rivolte in presenza di più persone possono integrare il reato.
- Motivi di gravame non sollevati nella fase di merito non sono ammissibili in Cassazione se non preventivamente dedotti; la specificità del motivo in estratto è essenziale.
- I ricorsi formulati in modo generico o senza puntuale disamina critica della decisione impugnata sono dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
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