Sentenza n. 1978/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando in tal senso la rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente, nonostante la mancanza della firma personale o della procura speciale richiesta dall’art. 390, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 84 c.p.a. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Atto impugnato: diniego o riscontro solo parziale all’istanza di accesso agli atti presentata il 27 marzo 2026, relativa alla posizione debitoria della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ente resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere il riconoscimento del diritto di accedere integralmente ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso documentale, riscontrata solo parzialmente da Amap S.p.A. La resistente non si è costituita. In corso di giudizio la ricorrente ha depositato una memoria, dichiarando di rinunciare al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese. Il giudice ha rilevato che la dichiarazione non era sottoscritta dalla ricorrente né assistita da procura speciale a rinunciare.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato proposto per ottenere l’esibizione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti.
art. 84 c.p.a.
Rileva in materia di rinuncia al ricorso nel processo amministrativo e consente il richiamo alle forme previste dall’art. 390, comma 2, c.p.c.
art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve risultare da atto sottoscritto dalla parte o essere assistita da procura speciale; la carenza di tali requisiti è stata rilevata dal TAR.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso amministrativo deve essere sottoscritta dalla parte personalmente oppure provenire da un difensore munito di procura speciale a rinunciare; in mancanza, essa non integra una valida rinuncia processuale, ma può essere valutata dal giudice quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità della domanda di accesso, anche quando l’atto con cui tale sopravvenienza è rappresentata non soddisfa i requisiti formali della rinuncia al ricorso.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata giustifica l’assenza di una pronuncia sulle spese di lite.
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