Sentenza n. 13753/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del provvedimento prot. GSE/P20230005207 del 28.02.2023 con cui è stato comunicato il rigetto dell'istanza di riesame presentata da Milena De Vincenti in data 23.12.2021 ex art 56 comma 8 D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, confermando il provvedimento prot. GSE/P20180050238 del 12.6.2018; - di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e/o consequenziale, lesivo dei diritti della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro i provvedimenti del GSE. Le spese sono state compensate tra le parti, in considerazione della costituzione meramente formale delle amministrazioni resistenti.
Atto impugnato: rigetto dell'istanza di riesame e conferma della decadenza dalle tariffe incentivanti del II Conto Energia, con ammissione a tariffe ridotte del III Conto Energia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento del GSE che aveva rigettato l'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, confermando il precedente provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti del II Conto Energia e di ammissione a tariffe ridotte del III Conto Energia. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia rituale al ricorso, sottoscritto personalmente e dal difensore e previamente notificato via PEC alle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando rituale, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020
Costituisce la base normativa dell'istanza di riesame presentata dalla ricorrente; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, sottoscritta dalla parte e dal difensore e notificata alle amministrazioni resistenti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame del merito della domanda di annullamento.
- In presenza di una costituzione meramente formale delle amministrazioni resistenti, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
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