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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03203/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, anche al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto aggravato di minaccia. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 c.p., ma la censura è stata ritenuta generica e priva di una reale critica alla motivazione di merito, oltre che non sorretta da deduzione di travisamento della prova. Con il secondo motivo ha contestato il diniego della sostituzione della pena detentiva, ma anche tale doglianza è stata reputata non specifica, poiché il giudizio discrezionale del giudice, fondato sui criteri dell'art. 133 c.p. e adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione; la Corte di merito aveva valorizzato la spiccata capacità a delinquere dell'imputato. Con il terzo motivo ha censurato le statuizioni civili, sostenendo che il soggetto in favore del quale era stato riconosciuto il risarcimento non avrebbe avuto qualità di persona offesa ma solo di danneggiato; la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, perché anche chi non è persona offesa può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno morale derivante dal reato. Nel resto il ricorso è stato giudicato fondato su affermazioni generiche.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 2 c.p.

    È stata invocata dal ricorrente per ottenere l'attenuante; la Corte non entra nel merito perché reputa la doglianza generica e non specifica.

  • art. 133 c.p.

    Il giudizio sulla sostituzione della pena detentiva resta rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve valutare i criteri legali; se adeguatamente motivato, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità le censure devono essere specifiche e devono confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata; doglianze meramente generiche o assertive sono inammissibili.
  • La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche o di altre attenuanti di merito non può risolversi in una diversa lettura del fatto senza indicare puntualmente vizi logici o travisamenti della prova.
  • La scelta del giudice di merito sulla sostituzione della pena detentiva, se sorretta da motivazione coerente con i criteri dell'art. 133 c.p., non è di regola sindacabile in cassazione.
  • Ai fini della costituzione di parte civile, può agire per il risarcimento del danno anche il soggetto che non rivesta la qualità di persona offesa dal reato, purché alleghi un danno risarcibile causalmente derivato dal fatto illecito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nel promovimento dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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