Sentenza n. 10016/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento D.M. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DE LLA SICUREZZA ENERGETICA DEL 22 APRILE 2025, AVENTE AD OGGETTO LA PERIMETRAZIONE E ZONAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL MATESE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 22 aprile 2025 recante la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e l'adozione delle relative misure di salvaguardia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale chiedendone l'annullamento, deducendo: la violazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione e la mancata preventiva intesa con le Regioni Campania e Molise; la lesione delle competenze comunali in materia di pianificazione urbanistica; la violazione degli artt. 6 e 34, comma 3, della legge n. 394/1991, con eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell'istruttoria e della motivazione, in relazione alla necessità e urgenza delle misure di salvaguardia; nonché la violazione dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 e il travisamento della situazione territoriale, per mancata considerazione della preesistenza di siti Natura 2000. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo e, in subordine, il difetto di legittimazione, contestando altresì la fondatezza delle censure. In udienza i ricorrenti hanno chiesto il rinvio in vista di possibili modifiche della perimetrazione, ma il Collegio ha deciso previamente le questioni di ammissibilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio e ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo, senza esaminare le censure di merito. Il ricorso era stato proposto congiuntamente da tre organismi rappresentativi di interessi non omogenei: da un lato, allevatori, agricoltori e cacciatori interessati all'utilizzo del territorio e, dall'altro, soggetti e comitati orientati alla conservazione degli habitat naturali e della biodiversità. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza, congiuntamente, dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, tra i ricorrenti. Tali condizioni non ricorrevano: le domande, pur rivolte contro il medesimo decreto, erano sostenute da interessi sostanziali eterogenei e potenzialmente confliggenti. Il conflitto risultava ipotizzabile anche all'interno del comitato rappresentativo di allevatori, agricoltori e cacciatori, poiché le rispettive attività implicano differenti modalità di utilizzazione del territorio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, l. 394/1991
La disposizione è richiamata quale base normativa per la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e per l'adozione delle misure di salvaguardia, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito.
art. 1, comma 1116, l. 205/2017
È richiamata quale disposizione che ha previsto l'istituzione del Parco Nazionale del Matese.
art. 842 c.c.
È richiamato come indice del potenziale conflitto tra attività venatoria e attività agricole, in relazione all'accesso ai fondi e alla tutela delle colture suscettibili di danno.
art. 14, comma 27, lett. d), d.l. 78/2010, conv. dalla l. 122/2010
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla competenza comunale in materia di pianificazione urbanistica; la censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso collettivo.
art. 145, comma 3, d.lgs. 42/2004
È richiamato dai ricorrenti con riferimento al coordinamento con la pianificazione paesaggistica e al contesto territoriale; anche tale censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti.
- L'identità dell'atto impugnato e dei motivi non è sufficiente a rendere ammissibile un ricorso collettivo se i ricorrenti perseguono interessi sostanziali eterogenei o potenzialmente contrapposti nella disciplina dell'uso del medesimo territorio.
- Il conflitto di interessi rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo può sussistere anche tra categorie rappresentate dal medesimo organismo associativo, quando le rispettive attività comportino modalità incompatibili di utilizzazione del territorio.
- Quando il ricorso collettivo è inammissibile per eterogeneità degli interessi e potenziale conflitto tra i ricorrenti, il giudice può definire il giudizio senza esaminare i motivi di merito dedotti contro il provvedimento amministrativo.
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