Risoluzione n. 232 del 20/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che un professionista non può considerare cessata l’attività, né chiudere la partita IVA, finché restano crediti professionalmente connessi ancora ragionevolmente esigibili, anche se contestati in giudizio. Se intende chiudere comunque la partita IVA, deve prima versare l’IVA esposta in fattura; il credito, quando incassato, resta comunque soggetto a imposta.
Cessazione dell’attività professionale e obblighi IVA
Cessazione dell’attività professionale e obblighi IVA
La risoluzione esamina il caso di un ragioniere commercialista che intende cancellarsi dall’Albo e chiudere la partita IVA, pur avendo ancora pendente una controversia giudiziaria relativa a una fattura emessa nel 2005 con IVA ad esigibilità differita nei confronti di un’Azienda sanitaria locale. L’Agenzia delle Entrate chiarisce quando, per un professionista, possa dirsi cessata l’attività e quali conseguenze ne derivino ai fini IVA.
Quesito posto dal contribuente
L’istante rappresenta che:
- nel 2005 ha emesso una fattura con IVA ad esigibilità differita verso una Azienda sanitaria locale;
- il destinatario ha contestato la fattura;
- la controversia è pendente in giudizio e l’esito non è prevedibile in tempi brevi;
- l’attività professionale è ormai marginale e limitata a poche prestazioni sporadiche;
- per ragioni anagrafiche e professionali intende cancellarsi dall’Albo e chiudere la partita IVA.
Chiede quindi quale comportamento fiscale adottare, considerato che la posizione IVA resterebbe aperta per anni a causa del contenzioso.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene possibile:
- emettere una nota di credito limitatamente all’IVA;
- chiudere la partita IVA.
Principio generale sulla cessazione dell’attività professionale
L’Agenzia richiama il principio secondo cui, in via ordinaria, l’attività del professionista cessa non quando egli smette di svolgere prestazioni, ma quando compie tutte le operazioni necessarie a definire i rapporti giuridici ancora pendenti.
In particolare, la cessazione presuppone anche:
- l’incasso dei crediti maturati e rimasti insoluti;
- la definizione dei rapporti professionali ancora aperti;
- la fatturazione di tutte le prestazioni svolte;
- la dismissione dei beni strumentali.
La risoluzione richiama anche la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, n. 7.1, che, in tema di cessione del pacchetto clienti con pagamento rateale, aveva già precisato che l’attività del professionista non può dirsi cessata fino all’esaurimento delle operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, soprattutto quelli relativi a crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività.
Rilevanza dei crediti ancora esigibili
Secondo l’Agenzia, fino a quando il professionista non abbia riscosso i crediti la cui esazione sia ragionevolmente possibile, l’attività non può considerarsi cessata.
Viene precisato che la possibilità di esigere il credito deve essere valutata in concreto; a titolo esemplificativo, la riscossione è ragionevolmente possibile se non è decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2, del codice civile.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, l’istante ha emesso una fattura con IVA ad esigibilità differita e il relativo credito è oggetto di un procedimento giudiziario ancora pendente.
L’Agenzia ritiene che:
- il professionista non possa, in linea generale, chiudere la partita IVA finché non avviene la riscossione del credito;
- la pendenza del giudizio non esclude la ragionevole possibilità di riscossione;
- tali crediti dovranno essere regolarmente assoggettati ad IVA quando saranno riscossi, poiché in quel momento risultano soddisfatti i requisiti di imponibilità previsti dall’art. 1 del DPR n. 633 del 1972.
Possibilità di chiusura anticipata della partita IVA
Qualora il professionista voglia comunque chiudere la partita IVA senza attendere l’esito del procedimento pendente, la risoluzione indica che deve procedere:
- al previo versamento dell’imposta indicata in fattura.
In altre parole, la chiusura anticipata non è libera da effetti fiscali: l’IVA esposta sulla fattura deve essere previamente assolta.
Conclusione operativa
La posizione dell’Agenzia può essere sintetizzata così:
- l’attività professionale non è cessata finché restano crediti professionali ragionevolmente esigibili;
- la sola interruzione delle prestazioni non basta a determinare la cessazione;
- la partita IVA non può essere chiusa, in via generale, prima dell’incasso del credito pendente;
- se si intende chiudere comunque la partita IVA, occorre versare prima l’IVA fatturata.
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