Cassazione Penale, Sentenza n. 10933/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Eugenio Filice per i reati di cui all'art. 416-ter, commi 1 e 2, c.p. Il ricorrente, tramite difensori, contestava l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per motivazione illogica e travisamento della prova e la mancanza delle esigenze cautelari, anche in considerazione della distanza temporale tra i fatti (intorno al 26 maggio 2019) e il provvedimento cautelare. Successivamente il ricorrente, personalmente e via PEC il 24/01/2023, dichiarava di rinunciare al ricorso invocando sopravvenuta carenza di interesse in quanto la misura custodiale era stata sostituita con una misura non custodiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando la dichiarazione di rinuncia, ha ritenuto che l'interesse all'impugnazione non fosse venuto meno per effetto della sostituzione della misura, in quanto l'indagato resta sottoposto a una misura coercitiva personale non custodiale e il ricorso contestava l'esistenza dei presupposti per qualsiasi misura cautelare (gravità indiziaria ed esigenze cautelari). La Corte ha quindi considerato la rinuncia come frutto di libero ripensamento e non determinata da una sopravvenuta carenza di interesse. Per questo motivo ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
art. 416-ter, commi 1 e 2, cod. pen.
La misura cautelare impugnata era applicata per i reati previsti da questa norma; il ricorrente aveva messo in discussione la gravità indiziaria relativa a tali fatti e la Corte valuta che il giudizio di gravità indiziaria sia rimasto formalmente confermato
Norme processuali sulla rinuncia al ricorso e sull'inammissibilità
La Corte interpreta che la rinuncia personale al ricorso priva di efficacia quando l'interesse all'impugnazione non sia venuto meno per circostanze sopravvenute. Se permangono questioni attuali (es. esistenza di altra misura coercitiva), la rinuncia è considerata espressione di libero ripensamento e il ricorrente può essere condannato alle spese e ad oneri per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia personale e tardiva a un ricorso non elimina automaticamente l'interesse se permangono misure coercitive o questioni ancora sostanzialmente controverse: il giudice verifica se la causa di ineleggibilità derivi da una circostanza sopravvenuta che realmente annulli l'interesse.
- La sostituzione di una misura cautelare custodiale con una non custodiale non determina per sé la perdita dell'interesse all'impugnazione quando il ricorso contestava la sussistenza dei presupposti per qualsiasi tipo di misura (gravità indiziaria ed esigenze cautelari).
- La rinuncia al ricorso effettuata dal ricorrente può essere qualificata come libero ripensamento e, se ha determinato un giudizio di inammissibilità artificiale o evitabile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e sanzioni a titolo di responsabilità processuale.
- Prima di dichiarare la rinuncia al ricorso, è opportuno verificare se vi siano effettive circostanze sopravvenute che eliminano ogni interesse (p. es. cessazione della misura e completa rimozione di ogni vincolo), altrimenti la rinuncia può essere inefficace e costosa.
- Quando il ricorso mira a contestare sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, qualsiasi permanenza di una misura coercitiva alternativa rende possibile la continuazione del gravame e la conservazione dell'interesse a impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10688/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10689/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10690/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10691/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10693/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10695/2023 del 14/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →