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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29438/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva l'inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 157 e 160 c.p., sostenendo che la contravvenzione prevista dall'art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, accertata nel 2015, era già prescritta alla data della sentenza di appello (17/11/2021). In particolare si contestava che il giudice di merito non avesse rilevato l'estinzione del reato per prescrizione; la difesa ha insistito sul calcolo dei termini di prescrizione considerando anche i periodi di sospensione (per astensione del difensore e per l'emergenza sanitaria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura: valutati i periodi di sospensione, la contravvenzione si è estinta al più tardi nel maggio 2021. Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui è ammissibile dedurre in Cassazione, anche come unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato nella censura in relazione alla disciplina della prescrizione e delle sue vicende (citato come riferimento normativo alla valutazione della estinzione del reato)

  • art. 160 cod. pen.

    Richiamato nella censura in connessione con la disciplina della prescrizione; invocato dalla difesa per sostenere l'avvenuta estinzione del reato

  • art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011

    Norma relativa alla contravvenzione contestata, la quale era stata accertata nel 2015 e fatta valere come già prescritta alla data della sentenza di appello

  • art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

    Ricondotto dalla Corte quale norma che rende ammissibile in Cassazione la doglianza relativa all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche come unico motivo di ricorso

  • Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266819)

    Precedente richiamato a conferma del principio che il ricorso per cassazione può dedurre l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata

Massime di principio

  • È ammissibile proporre ricorso per cassazione deducendo l'estinzione del reato per prescrizione anche come unico motivo (art. 606 c.p.p., lett. b)).
  • Se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata e non è stata dichiarata dal giudice di merito, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati tutti i periodi di sospensione o interruzione rilevanti (ad es. astensione del difensore, misure legate all'emergenza sanitaria), che possono posticipare la decorrenza e determinare l'estinzione del reato.
  • La difesa dovrebbe documentare con precisione il calcolo dei termini e i periodi di sospensione/interruzione nelle memorie, poiché tale dimostrazione è decisiva per ottenere l'annullamento per prescrizione.
  • Quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione la decisione viene normalmente annullata senza rinvio, evitando un nuovo giudizio sul merito.

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