Sentenza n. 429/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.123,26 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Mantova, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva condannato il Ministero al pagamento in suo favore di euro 1.123,26 oltre interessi legali, nell’ambito di una controversia relativa alla retribuzione professionale docente. Nel corso del giudizio il Ministero ha riferito di avere attivato la procedura di pagamento tramite NOIPA, ma inizialmente non ha prodotto la documentazione comprovante l’avvenuto versamento. La ricorrente ha successivamente dato atto dell’integrale corresponsione del dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che era quindi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Il giudice non ha adottato ulteriori statuizioni sull’esecuzione della sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo incontestata la fondatezza della pretesa della ricorrente in ragione del tardivo adempimento ministeriale. Il Ministero è stato condannato a rimborsare cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in euro 500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la restante parte è stata compensata in considerazione dell’intervallo temporale intercorso tra la sentenza del giudice del lavoro, la richiesta di pagamento, la notifica del ricorso e l’effettivo pagamento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando la pretesa è stata integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza pronunciarsi ulteriormente sull’oggetto della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno la posizione di contrasto tra le parti e non residua un’utilità concreta nella prosecuzione del giudizio.
- Il tardivo adempimento dell’amministrazione non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale: il giudice può porle a carico dell’amministrazione quando la pretesa azionata risultava fondata al momento della proposizione del ricorso.
- La quantificazione delle spese può essere parzialmente compensata quando, oltre al ritardo dell’amministrazione, il tempo complessivamente intercorso tra la formazione del titolo, la richiesta di pagamento, la notifica del ricorso e l’adempimento giustifica una compensazione parziale.
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